Gli assegni familiari

Fonte: INPS

AGGIORNAMENTO DEL 05/01/2017:

l’INPS rende noto che dal 2017 sono stati modificati i limiti di reddito familiare per la corresponsione degli assegni familiari.
Con circolare n. 229/2016 che alleghiamo, sono indicati gli importi da applicare, ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. I soggetti interessati sono:

  • Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari)

  • Pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione)

Comunicati, inoltre i nuovi limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

LA CIRCOLARE N. 229/2016

L’ASSEGNO FAMILIARE é una prestazione riconosciuta alle famiglie dei lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo al di sotto di talune  fasce stabilite per legge.

Cosa spetta:

  • Un’indennità variabile, sulla base di parametri quali la composizione ed al reddito del nucleo familiare. Di solito è erogata mensilmente ma può essere anche erogata giornalmente.

Quali sono i componenti considerati all’interno del nucleo familiare:

  • Il richiedente

  • Il coniuge

  • I figli ed equiparati se minori di età

  • I figli ed equiparati maggiorenni ma che versano in uno stato di inabilità

  • I figli naturali

  • I figli ed equiparati, apprendisti o studenti, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni se appartenenti a “nuclei numerosi” (per il criterio di determinazione delle famiglie numerose il parametro è che nel nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli).

A chi spetta:

  • Ad i lavoratori italiani e stranieri dipendenti da imprese italiane

  • Ai titolari di prestazioni

  • Ai lavoratori iscritti alla gestione separata che paghino, per l’anno 2009, l’aliquota ordinaria (attualmente  al 26,72 %)

  • Ai titolari di prestazioni previdenziali

  • Ai pensionati ex lavoratori dipendenti.

Requisiti per ottenere gli assegni:

  • Reddito familiare costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati

  • Non debbono essere superati i limiti reddituali previsti.

Importo erogato:

  • L’importo varia a secondo della situazione soggettiva del lavoratore, calcolata in base a diversi parametri, incidono nella determinazione dell’importo:

  1. Il numero dei componenti il nucleo familiare

  2. Il reddito del nucleo

  3. La tipologia del nucleo familiare.

La domanda:

  • Il lavoratore dipendente deve inoltrare LA DOMANDA al datore di lavoro, che provvederà ad erogare l’assegno al nucleo familiare con la busta paga.

  • Alcune categorie di lavoratori, e tra questi LE COLF, dovranno inoltrare la domanda direttamente all’INPS

  • La domanda deve essere presentata, pena la decadenza, entro 5 anni dall’insorgenza del diritto.

Lavoratori part – time:

  • Ai lavoratori occupati a tempo parziale l’assegno deve essere corrisposto in misura intera su base settimanale  se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana.

Ricordiamo Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei seguenti redditi:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef

  • redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati)

  • redditi da fabbricati (vanno computati al lordo dell’eventuale deduzione per abitazione principale)

  • redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale

  • altri redditi assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte (Prestazioni occasionali), o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli) solo se superiori complessivamente a 1.032,91 euro l’anno.

Non sono considerati redditi ai fini del diritto all’assegno:

  • l’assegno per nucleo familiare

  • le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto

  • le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate dall’Inail

  • le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.

  • L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati è inferiore al 70% (settanta percento) del reddito complessivo del nucleo familiare. In pratica il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da redditi di lavoro dipendente. La ratio della norma consiste nell’erogare l’assegno per nucleo familiare esclusivamente a favore di nuclei familiari che percepiscono redditi da lavoro dipendente.

Alcuni esempi

1° Esempio

Redditi di lavoro dipendente

16.500,00 euro+

Redditi da fabbricati

1.800,00 euro+

Reddito di impresa

5.100,00 euro=

Totale reddito familiare

23.400,00 euro

Il 70% del reddito complessivo di 23.400,00 euro, è pari a 16.380,00, poiché il reddito da lavoro dipendente è 16.500,00 euro e quindi superiore al 70% del reddito complessivo, l’assegno per nucleo familiare può spettare se rientra tra le tabelle contenenti i limiti di reddito.

Secondo esempio:

Redditi di lavoro dipendente

16.100,00 euro +

Redditi da fabbricati

1.800,00 euro+

Reddito di impresa

5.400,00 euro=

Totale reddito familiare

23.300,00 euro

Il 70% del reddito complessivo di 23.300,00 euro, è pari a 16.310,00 euro, poiché il reddito da lavoro dipendente è 16.100,00 euro e quindi inferiore al 70% del reddito complessivo, l’assegno per nucleo familiare non spetta a prescindere dalle tabelle contenenti i limiti di reddito.

IMPORTO ASSEGNI FAMILIARI 2016 – 2017

 

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