Fonte: INPS
AGGIORNAMENTO DEL 05/01/2017:
l’INPS rende noto che dal 2017 sono stati modificati i limiti di reddito familiare per la corresponsione degli assegni familiari.
Con circolare n. 229/2016 che alleghiamo, sono indicati gli importi da applicare, ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. I soggetti interessati sono:
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Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari)
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Pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione)
Comunicati, inoltre i nuovi limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
LA CIRCOLARE N. 229/2016
L’ASSEGNO FAMILIARE é una prestazione riconosciuta alle famiglie dei lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo al di sotto di talune fasce stabilite per legge.
Cosa spetta:
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Un’indennità variabile, sulla base di parametri quali la composizione ed al reddito del nucleo familiare. Di solito è erogata mensilmente ma può essere anche erogata giornalmente.
Quali sono i componenti considerati all’interno del nucleo familiare:
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Il richiedente
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Il coniuge
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I figli ed equiparati se minori di età
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I figli ed equiparati maggiorenni ma che versano in uno stato di inabilità
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I figli naturali
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I figli ed equiparati, apprendisti o studenti, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni se appartenenti a “nuclei numerosi” (per il criterio di determinazione delle famiglie numerose il parametro è che nel nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli).
A chi spetta:
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Ad i lavoratori italiani e stranieri dipendenti da imprese italiane
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Ai titolari di prestazioni
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Ai lavoratori iscritti alla gestione separata che paghino, per l’anno 2009, l’aliquota ordinaria (attualmente al 26,72 %)
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Ai titolari di prestazioni previdenziali
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Ai pensionati ex lavoratori dipendenti.
Requisiti per ottenere gli assegni:
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Reddito familiare costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati
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Non debbono essere superati i limiti reddituali previsti.
Importo erogato:
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L’importo varia a secondo della situazione soggettiva del lavoratore, calcolata in base a diversi parametri, incidono nella determinazione dell’importo:
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Il numero dei componenti il nucleo familiare
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Il reddito del nucleo
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La tipologia del nucleo familiare.
La domanda:
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Il lavoratore dipendente deve inoltrare LA DOMANDA al datore di lavoro, che provvederà ad erogare l’assegno al nucleo familiare con la busta paga.
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Alcune categorie di lavoratori, e tra questi LE COLF, dovranno inoltrare la domanda direttamente all’INPS
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La domanda deve essere presentata, pena la decadenza, entro 5 anni dall’insorgenza del diritto.
Lavoratori part – time:
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Ai lavoratori occupati a tempo parziale l’assegno deve essere corrisposto in misura intera su base settimanale se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana.
Ricordiamo Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei seguenti redditi:
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redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef
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redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati)
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redditi da fabbricati (vanno computati al lordo dell’eventuale deduzione per abitazione principale)
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redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale
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altri redditi assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte (Prestazioni occasionali), o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli) solo se superiori complessivamente a 1.032,91 euro l’anno.
Non sono considerati redditi ai fini del diritto all’assegno:
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l’assegno per nucleo familiare
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le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto
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le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate dall’Inail
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le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.
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L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati è inferiore al 70% (settanta percento) del reddito complessivo del nucleo familiare. In pratica il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da redditi di lavoro dipendente. La ratio della norma consiste nell’erogare l’assegno per nucleo familiare esclusivamente a favore di nuclei familiari che percepiscono redditi da lavoro dipendente.
Alcuni esempi
1° Esempio
Redditi di lavoro dipendente |
16.500,00 euro+ |
Redditi da fabbricati |
1.800,00 euro+ |
Reddito di impresa |
5.100,00 euro= |
Totale reddito familiare |
23.400,00 euro |
Il 70% del reddito complessivo di 23.400,00 euro, è pari a 16.380,00, poiché il reddito da lavoro dipendente è 16.500,00 euro e quindi superiore al 70% del reddito complessivo, l’assegno per nucleo familiare può spettare se rientra tra le tabelle contenenti i limiti di reddito.
Secondo esempio:
Redditi di lavoro dipendente |
16.100,00 euro + |
Redditi da fabbricati |
1.800,00 euro+ |
Reddito di impresa |
5.400,00 euro= |
Totale reddito familiare |
23.300,00 euro |
Il 70% del reddito complessivo di 23.300,00 euro, è pari a 16.310,00 euro, poiché il reddito da lavoro dipendente è 16.100,00 euro e quindi inferiore al 70% del reddito complessivo, l’assegno per nucleo familiare non spetta a prescindere dalle tabelle contenenti i limiti di reddito.
IMPORTO ASSEGNI FAMILIARI 2016 – 2017
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