Il dipendente con contratto della scuola assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Nel computo di questo periodo vengono prese in considerazione, oltre a quelle dell’ultima malattia posta in essere, quelle accumulate nel triennio precedente.
Al superamento dei 18 mesi di assenza per malattia, è concesso un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, giustificato da motivazioni particolarmente gravi. Tale astensione si caratterizza per la mancata corresponsione della retribuzione.
Il trattamento economico che spetta al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel corso del triennio è il seguente:
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Intera retribuzione fissa mensile, per i primi nove mesi di assenza
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90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza
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50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto
Patologie di grave entità:
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In caso di gravi malattie che comportino terapie invalidanti il periodo trascorso in ospedale e quello di convalescenza conseguente è escluso dal computo dei giorni di assenza per malattia .
Fasce di reperibilità:
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Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.