Aggiornato all’1/8/2011
I lavoratori con contratto a progetto, i lavoratori autonomi che esercitano attività professionale non dotati di propria cassa di previdenza , i titolari di borse di studio sono tutelati da una specifica forma di previdenza obbligatoria.
La gestione previdenziale indicata:
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E’ stata istituita presso l’Inps una Gestione separata presso cui confluiscono i contributi di tali lavoratori. L’entità del contributo è stabilito in misura percentuale sul reddito.
La misura dei contributi è stata fissata in maniera diversa a seconda della posizione previdenziale dei soggetti interessati:
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Per i soggetti senza copertura previdenziale obbligatoria il contributo è stato fissato, per il 2010, al 26,72%
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Per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità il contributo è fissato al 17%.
Come viene operato il pagamento:
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Per i collaboratori, il versamento deve essere operato dall’impresa entro il 16 del mese successivo a quello in cui vengono pagati i compensi, tramite il modello di versamento F24.
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I professionisti versano i contributi in sede di dichiarazione annuale del modello unico.
Molteplici rapporti di collaborazione intrattenuti:
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Se il lavoratore ha rapporti di collaborazione con due o più aziende, ogni singola azienda committente è tenuta ad effettuare l’iscrizione alla Gestione Separata e dunque al versamento dei due terzi del contributo Inps sul compenso lordo.
Gli iscritti alla gestione separata possono accedere ai seguenti strumenti sociali:
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Pensione di vecchiaia
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Pensione di inabilità
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Assegno di invalidità
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Pensione ai superstiti
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Pensione supplementare
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Supplemento di pensione
N.B: La pensione viene liquidata con le modalità di calcolo del sistema contributivo.
Iscrizione ad entrambe le gestioni:
L’iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria e l’iscrizione alla gestione separata rimangono autonome e danno diritto a prestazioni pensionistiche separate.
N.B: E’ prevista la possibilità di chiedere che tali contributi vengano conteggiati in altra gestione previdenziale a condizione che il soggetto abbia un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni ed abbia almeno 5 anni accreditati successivamente al 1995.
Pensione di vecchiaia:
Per accedere alla pensione di vecchiaia i lavoratori devono possedere i seguent requisiti:
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almeno 5 anni di contributi versati
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oltre che un’età minima di 60 anni, per le donne, o di 65, per gli uomini.
Alternativamente per accedere alla pensione devono essere rispettati i seguenti requisiti:
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Possesso 40 anni di contributi a prescindere dall’età
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Possesso 35 anni di contribuzione ed un’età minima di 60 anni
Professionisti – precettori di pensione appartenenti a cassa di previdenza: -
L’INPS, fornisce precisazioni sulla posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato.
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L’istituto impone agli enti di provvedere, entro sei mesi all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell’ottica dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività.
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Tali soggetti dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria
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