AGGIORNAMENTO DEL 19/03/2014:
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Il Consiglio dei Ministri, IN DATA 12 marzo 2014, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
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Queste le misure riguardanti i contratti a termine:
Il contratto di lavoro a termine:
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Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della causalità.
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Viene prevista la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni. Condizione delle proroghe è che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
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Viene, infine, fissato il limite massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell’organico complessivo del datore di lavoro. Il decreto fa, comunque, salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
Elenchiamo velocemente le caratterisistiche del CONTRATTO A TERMINE, con particolare attenzione alle caratteristiche, le novità, la convenienza e le agevolazioni fiscali previste dalle norme a favore dei datori di lavoro che assumono scegliendo questa tipologia contrattuale.
Perché stipulare un contratto a termine:
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Il contratto a in questione è di solito stipulato per dar modo al datore di lavoro di soddisfare esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo all’interno della propria azienda, o semplicemente per sostituire un dipendente che si assenta per un periodo prolungato dal luogo di lavoro.
Quando non è possibile stipulare contratti a termine:
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Tale contratto non è applicabile per le aziende che hanno operato licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi
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Analogamente per le imprese che hanno operato riduzioni dell’orario di lavoro
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Ancora: per aziende con lavoratori in cassa integrazione
Adempimenti e formalità:
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Nella stipula del contratto il datore di lavoro deve espressamente menzionare la tipologia contrattuale
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Devono essere spiegate le motivazioni di carattere tecnico – produttivo che hanno dato luogo alla stipula del seguente contratto.
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N.B: E’ necessario, a pena di nullità, verificare se il contratto a termine è previsto dal contratto collettivo nazionale CCNL, appplicato.
Quanto dura il contratto a termine:
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Tali tipologie di contratto si differenziano in ragione della durata contrattuale prevista tra lavoratore e datore di lavoro o azienda
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La durata massima del contratto a termine è di 3 anni
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Tale periodo si suddivide tra contratto iniziale più rinnovo con contratto finale
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N.B: Ricordiamo che è richiesta la forma scritta per la stipula del contratto (per i contratti di durata superiore ai 12 giorni lavorativi)
Proroga del contratto di lavoro a termine:
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Il contratti di lavoro a termine ha una durata complessiva di tre anni
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E’ prevista la possibilità di operare una sola PROROGA. Successivamente scatterà l’obbigo di trasformare il contratto di lavoro a tempo indeterminato
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N.B: Ricordiamo che in sede di rinnovo il contratto dovrà possedere le stesse mansioni del contratto originario.
Agevolazioni previste per il contratto a termine:
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Le agevolazioni previste riguardano la sostituzione maternità in aziende con meno di venti dipendenti ed alte fattispecie minori
I diritti del lavoratore assunto con contratto a termine:
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I dipendenti assunti con contratto a termine mantengono tutti i diritti previsti per le altre forme a tempo indeterminato, tra le più importanti:
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FERIE
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TFR
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MATERNITA’
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MALATTIA
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CASSA INTEGRAZIONE
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PERIODO DI PROVA
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CONGEDO MATRIMONIALE
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DIRITTI SINDACALI
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