Il contributo INPS conosciuto anche come “Gestione Separata” è stato istituito dalla legge 335/1995, è proprio di quei contribuenti che percepiscono le seguenti tipologie di redditi o compensi:
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Redditi prodotti da professionisti che non posseggono casse previdenziali
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Redditi prodotti da collaboratori coordinati e continuativi o a progetto
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Redditi prodotti da soggetti esercenti vendite a domicilio
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Associati in partecipazione
Tipologie di reddito esentate dal pagamento:
Gli individui che invece svolgono le seguenti attività sono esentate al pagamento del contributo in questione:
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attività occasionali di lavoro autonomo
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cessione di diritti d’autore da parte dell’autore
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associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
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indennità per cessazione di rapporto di agenzia
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indennità per attività di levata di protesti
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borse di studio
Aliquote contributive:
Per l’anno 2011 l’importo del contributo da corrispondere varia in relazione all’appartenenza del contribuente ad altra gestione previdenziale o meno. Precisamente si distinguono due diverse aliquote:
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17% per soggetti iscritti ad altra forma previdenziale o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità)
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26,00% (27,00%) dal 2012 per i soggetti privi di altra forma previdenziale, a cui si aggiungono oneri accesori nella misura dello 0,72% per il finanziamento di oneri quali:
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Maternità
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Assegni familiari
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degenze ospedaliere
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Malattia
Professionisti senza cassa previdenziale:
Il contributo viene calcolato tenendo conto del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello Unico) e deve essere versato come segue:
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prima rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
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seconda rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il 30 novembre
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saldo, da versare nell’anno successivo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi. Tale somma è soggetta a IVA e a ritenuta d’acconto, analogamente al compenso stesso.
Contratto a progetto e venditori a domicilio:
Per i lavoratori inquadrati con contratti a progetto o per i venditori a domicilio il contributo va versato prendendo a riferimento l’imponibile Irpef. Gli importi dovuti saranno versati:
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Per un 1/3 dal lavoratore
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Per 2/3 a dal committente
N.B: Il Datore di lavoro tratterrà l’importo del contributo a carico del lavoratore che poi verserà contestualmente all’importo di sua spettanza tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.
Ricordiamo che il datore di lavoro deve inoltre:
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Certificare le ritenute operate ai collaboratori entro la fine di marzo dell’anno successivo, nel modello CUD.
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L’Inps rende noto che far data dal gennaio 2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati sia l’indennità giornaliera di malattia, sia il trattamento economico per congedo parentale.
I soggetti interessati sono:
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essere iscritti alla gestione separata Inps
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non essere titolari di pensione enon iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Rientrano:
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Amministratori
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Sindaci
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Revisori di società e associazioni
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Venditori porta a porta
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Lavoratori occasionali