IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO è stipulato tra le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni datoriali di lavoro, CON LO SCOPO DI:
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DETERMINARE il contenuto dei contratti di lavoro in un determinato settore, sia sotto l’aspetto economico, che sotto quello normativo.
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DISCIPLINARE i rapporti tra i soggetti collettivi, ad esempio tra le rappresentanze sindacali e quelle dei datori di lavoro.
Stipula di contratti collettivi nel pubblico impiego:
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NEL PUBBLICO IMPIEGO il contratto collettivo è stipulato tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN.
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LA STIPULA DI ACCORDI a livello naziale in luogo di accordi singoli consente di preservare, nell’ambito di ciascuna categoria, una concorrenza corretta, basata su regole comuni di trattamento dei lavoratori.
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ESEMPI di contratti collettivi possono essere facilmente consultati nell’Archivio nazionale gestito dal CNEL.
Rapporti tra contratti collettivi e altre fonti:
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IL RAPPORTO DI LAVORO è regolato anche dalle leggi in materia e dal contratto individuale.
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N.B: Ricordiamo che all’interno della gerarchia delle fonti la legge è sovraordinata rispetto il contratto collettivo e quello individuale.
Problematiche tra gerarchia delle fonti:
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REGOLA GENERALE in caso di controversie rivenienti dal diverse fonti normative è che la fonte inferiore possa prevalere, rispetto a quella superiore, derogandone le norme, se queste sono più favorevoli al lavoratore. Se, viceversa, più sfavorevoli, prevale la seconda.
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N.B: In sostanza il contratto individuale del lavoratore vale di più, rispetto a quello collettivo, solo in senso migliorativo, per il lavoratore stesso.
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NEL CASO DI FONTI di pari gerarchia la regola da applicare è che prevale la fonte più recente: un contratto collettivo nazionale di lavoro può liberamente modificare il precedente, sia in modo peggiorativo, sia migliorativo.
Come deve essere interpretato il contratto:
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L’INTERPRETAZIONE delle norme contenute nel contratto va fatta in base al Codice civile.
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PER DETERMINARE la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.
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