Esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati iva

AGGIORNAMENTO DEL /10/11/2014:

Dal 2016 la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro il 28 febbraio e non ci sarà più l’obbligo di inviare la Comunicazione annuale dati IVA. Tale adempimento sarà sostituito infatti dal primo.  
Attualmente esiste  la facoltà di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta.

L’invio della dichiarazione annuale IVA consente anche di anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore a euro 5 mila e fino a 15 mila.

Versamenti

La presentazione della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio comporta il versamento dell’IVA a debito entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione IVA. Rimane impregiudicata la possibilità di rateizzare le somme a debito con la maggiorazione dello 0,33%.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE indica i requisiti rispettando i quali si è esonerati dall’invio della dichiarazione annuale dei dati iva:

  • “I contribuenti che opereranno l’ invio della dichiarazione Iva anticipata saranno esonerati dalla comunicazione annuale dei dati Iva”.

  • N.B: Ricordiamo che la scadenza naturale dell’invio della comunicazione annuale dei dati IVA è stabilita per il 28 FEBBRAIO di ciascun anno.

Diminuiscono gli adempimenti a carico del contribuente:

  • La tempestività nell’invio della DICHIARAZIONE IVA comporterà  un aggravio in meno  tema di adempimenti fiscali.

SONO COMUNQUE ESONERATI QUEI CONTRIBUENTI CHE GODONO DI QUEI SEGUENTI REQUISITI:

  • I contribuenti che nel 2012 hanno effettuato soltanto operazioni esenti

  • I produttori agricoli che nel 2012 hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 7.000,00 EURO

  • Chi esercita attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività riportate nella tabella allegata al Dpr 640/1972

  • Le associazioni senza fini di lucro, sportive e  dilettantistiche

  • I contribuenti che si sono avvalsi del regime dei “minimi”

  • I soggetti di cui all’articolo 74 del Dpr 917/1986

  • Gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie localii

  • I soggetti sottoposti a procedure concorsuali

  • Le persone fisiche che nel 2012 hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25 mila euro


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