Al contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo deve essere concessa la facoltà di richiedere all’agente per la riscossione che ha emesso la cartella esattoriale la rateizzazione degli importi a debito.
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L’istanza di dilazione, se anche non comporta la revoca delle misure cautelari a garanzia del creditore (fermo amministrativo o ipoteca iscritta su beni) ha il vantaggio di precludere l’esecuzione di nuove ed ulteriori azioni esecutive e di sospendere quelle già avviate.
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Coloro i quali hanno ottenuto la rateizzazione di un debito tributario, hanno la possibilità di proporre una nuova istanza, i cui criteri di rateazione dovranno tenere conto anche del debito pregresso già rateizzato ma ancora non interamente saldato.
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Il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione nel caso in cui si abbia un mancato pagamento della prima rata, o di due rate successive alla prima.
Come si svolge il procedimento presso l’agente della riscossione:
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L’istanza di rateizzazione può essere consegnata al competente sportello dell’Agente della riscossione.
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Una volta che è stata ricevuta l’istanza, l’Agente della riscossione comunica al contribuente che il procedimento per la concessione della rateizzazione è stato avviato.
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Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto della richiesta, l’Agente della riscossione deve comunicare in modo espresso la propria decisione.
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Se l’esito del provvedimento è positivo dovrà essere notificato al contribuente almeno 8 giorni prima della data di scadenza della prima rata ed indicare il relativo piano di ammortamento.