ELENCHIAMO i nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2011, dei trattamenti di alcune prestazioni sociali, quali trattamenti speciali di disoccupazione nel settore edilizia, l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, l’assegno per le attività socialmente utili.
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N.B: Il PRIMO GENNAIO di ciascun anno l’INPS modifica i trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, in relazione alla misura della rivalutazione ISTAT derivante dalla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia:
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Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia l’importo da corrispondere, è fissato, per l’anno 2011, in euro 592,89 che al netto della riduzione del 5,84% è pari ad euro 558,27.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola:
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Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2011, ad euro 906,80 e ad euro 1.089,89.
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L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n 18 del 5/2/2010 (euro 892,96 ed euro 1.073,25).
Assegno per attività socialmente utili:
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L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2011, ad euro 541,38 .
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Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86.
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I lavori di pubblica utilità NON GODONO di rivalutazioni annuali, il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
Importi disoccupazione ordinaria:
L’indennità di disoccupazione è calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi 3 mesi prima della cessazione del contratto.
Dal 1 gennaio 2011 gli importi massimi mensili per la disoccupazione sono:
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RETRIBUZIONE INFERIORE o uguale a 1.961,80 euro – importo massimo di 906,80 euro
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RETRIBUZIONE SUPERIORE a 1.961,80 euro – importo massimo 1.089,89 euro
fonte: INPS
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