LA MOBILITA’ rappresenta un particolare tipo di allontanamento dall’attività lavorativa che riguarda un gruppo di lavoratori.
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Il datore di lavoro può licenziare per mobilità se:
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L’azienda ha almeno 15 dipendenti nei sei mesi antecedenti la richiesta stessa
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L’impresa è fallita
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L’attività viene sospesa
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E’ necessaria una diminuzione del numero dei lavoratori
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Ce’ la necessità di rinnovare a livello produttivo l’azienda.
I lavoratori in mobilità hanno inoltre diritto a una indennità a patto che:
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Possiedono almeno dodici mesi di anzianità
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Hanno lavorato per sei mesi continuativamente
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Sono iscritti presso i Centri per l’impiego
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Ricordiamo che i lavoratori in questione vengono rimossi dalle liste di mobilità se assunti con contratti a tempo indeterminato e sospesi nei casi di contratti a tempo determinato o parziale.
Quanto spetta al lavoratore:
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Al lavoratore spetta l’80 % del compenso lordo, così come accade nei casi di cassa integrazione, dal tredicesimo mese di mobilità
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Durante i primi dodici mesi si percepisce il 100 % al quale si sottrae un’aliquota del contributiva del 5.84%
Il pagamento per l’indennità di mobilità può essere effettuato:
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in Ufficio Postale, presentando codice fiscale, lettera di domanda di mobilità e documento di riconoscimento
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Con bonifico bancario o postale.
Come presentare la domanda:
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La domanda per l’indennità di mobilità deve essere presentata all’INPS, entro 68 giorni dal licenziamento, (modello conforme predisposto DS21).
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È possibile rinviare i tempi di invio della domanda nei casi di malattia e controversie di natura giudiziaria o legale (60 giorni) .
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