-
LA RETRIBUZIONE DEL COLLABORATORE DOMESTICO è costituita, oltre che dal denaro dalla fruizione opzionale di vitto e alloggio.
-
E’ pattuita tra le parti ed erogata mensilmente, settimanalmente o addirittura ad ore.
-
Il datore di lavoro tratterrà dalla retribuzione la quota dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore, che verserà per suo conto.
-
Il vitto e l’alloggio sono erogati ai lavoratori a servizio intero (più di 24 ore settimanali) e, su accordo delle parti, anche a quelli a mezzo servizio
-
Il contratto prevede l’erogazione della tredicesima mensilità, di solito erogata a dicembre. Per calcolarla, se la paga è settimanale, si moltiplica la retribuzione per 52 (settimane dell’anno) e si divide per 12 il risultato.
-
Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta nei confronti della colf ed è pertanto esonerato dall’effettuare la ritenuta d’acconto dell’ imposta IRPEF. Verserà i contributi a determnate scadenze trimestrali.
-
Dal momento che non vi è ritenuta IRPEF, lo sviluppo della busta paga colf è molto più semplice di qualsiasi altra busta paga
-
Non esiste un unico schema o modello di busta paga stabilito per legge: si ricava empiricamente in base alle disposizioni di legge e di CNNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro per il lavoro domestico)
-
I contributi lnps sono necessari per garantire alla colf la liquidazione della pensione, l’indennità di maternità, gli assegni familiari e le rendite per infortunio e malattie professionali.
ARTICOLI CORRELATI: