L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/2011 chiarisce in merito al divieto di compiere compensazioni, in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti, di importo superiore ad 1.500 euro.
Per quali compensazioni opera il divieto:
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Il nuovo divieto riguarda le sole compensazioni orizzontali, afferenti a crediti e debiti di diversa natura (esempio tipico: utilizzo credito IVA per compensare ritenute IRPEF) tramite il modello F24.
Quali compensazioni sono escluse:
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Sono escluse le compensazioni verticali, cioè quelle che riguardano la stessa imposta), anche se esposte nel modello F24.
Quando opera il divieto:
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Il divieto scatta allo scadere del termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
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La preclusione non opera, invece, nel caso di ruoli non ancora scaduti o per i quali sia stata concessa una sospensione.
N.B: Non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preliminarmente, l’intero debito iscritto a ruolo, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento.
Quali importi considerare ai fini del calcolo:
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Ai fini del calcolo del suddetto limite, la circolare stabilisce bisogna fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento.
Estinzione parziale delle somme iscritte a ruolo:
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In caso di pagamento parziale, il contribuente deve comunicare all’agente della riscossione le posizione debitorie da estinguere
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L’ente esattore ha annunciato di aver messo a punto l’apposito modulo di comunicazione.
Applicazione sanzione per il mancato rispetto delle suddette disposizioni:
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Sanzione del 50%: è misurata sull’intero importo del debito iscritto a ruolo, ma trova un limite nell’ammontare compensato.
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Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, la sanzione sarà pari all’importo compensato.
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ESEMPIO: In presenza di un debito per 30.000 e di compensazione per 10.000, la sanzione è pari a 10.000.