I lavori socialmente utili



I Lavori socialmente utili si sostanziano in quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva.

I lavori socialmente utili si distinguono in:

  • Lavori di pubblica utilità mirati alle creazione di posti di lavoro

  • Lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi

  • Lavori per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario

  • Prestazioni di attività socialmente utili di svolti da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità

In quali settori si possono avere lavori socialmente utili:

  • Cura ed assistenza alla persona

  • Raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani

  • Miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici

  • Piani di recupero, conservazione e riqualificazione.

Chi puo’ realizzare i progetti per i lavori socialmente utili:

  • I progetti possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, dalle cooperative che gestiscono servizi socio sanitari e educativi

Chi sono i lavoratori utilizzabili nei lavori socialmente utili:

  • lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni

  • lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

  • persone detenute per le quali sia prevista l’ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento .

Diritti e doveri dei lavoratori impegnati in L.S.U. e L.P.U.:

  • I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore possono essere impegnati per l’orario corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso ed il livello retributivo iniziale

  • L’integrazione deve essere calcolata con riferimento alla retribuzione che percepisce un dipendente del soggetto utilizzatore inquadrato in una qualifica corrispondente

  • Alle lavoratrici impregnate in L.S.U. non coperte da altre assicurazione, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene erogata dall’INPS un’indennità pari all’80% dell’assegno.

  • I lavoratori impegnati nei L.S.U. possono partecipare alle assemblee organizzate dalle OO.SS. alle stesse condizioni dei dipendenti del soggetto utilizzatore.

  • Inoltre i lavoratori utilizzati in L.S.U. o L.P.U. hanno un titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi per la stessa professionalità

  • I lavoratori impegnati in L.S.U. o L.P.U. devono svolgere esclusivamente le attività straordinarie per le quali sono chiamati e comunque le sole attività indicate nei progetti.

  • Non possono essere impiegati a copertura di carenze di organico e comunque in servizi istituzionali dell’ente e/o in servizi che l’ente potrebbe dare in appalto a terzi.

  • Qualora ciò avvenga il lavoratore potrebbe chiedere il riconoscimento del rapporto di fatto con l’ente utilizzatore.

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