La mediazione quale tentativo obbligatorio per dirimere una controversia

Aggiornato al 02/04/2012

DAL 21/03/2011 è operativo l’istituto della MEDIAZIONE, ovvero    il tentativo di INSTAURARE un accordo bonario tra due o piu’ parti coinvolte in una lite civile o commerciale.

N.B: Per alcune materie, l’instaurazione di un tentativo di conciliazione, è condizione necessaria per operare una causa civile. La medesima non potrà essere intentata prima di aver esperito tale tentativo.

Come opera l’istituto:

  • Per derimere una controversia una delle parti può presentare  domanda all’organismo di conciliazione  abilitato. Contesutalmente alla presentazione della domanda viene designato  un  MEDIATORE, e verrà stabilita, sulla base del valore della controversia, l’indennità da corrispondere all’istituto.

Importi da corrispendere per la gestione della controversia:

  • Gli importi variano, da un minimo di 65 euro per le liti di valore fino a 1.000 euro, a un massimo di 9.200 euro per quelle di importi superiori a 5 milioni di euro (ciascuna camera arbitrale può stabilire tariffe per proprio conto).

  • Per instaurare la procedura invece, sono previsti dei costi di SEGRETERIA quantificabili in euro 40 EURO.

I tempi della procedura:

  • Entro 15 giorni verrà accordato alle parti un primo incontro.  Se  in occasione della data concordata  la controparte chiamata non si presenta la procedura si chiude , con la stipula di un verbale di  mancato accordo. A questo punto la parte è libera di procedere per le vie ordinarie.

  • N.B: In questo caso la parte che non compare non paga nulla.

Adempimenti successivi:

  • Per le fattispecie in cui la mediazione ha luogo  il mediatore si confronta con le parti, in sessioni  separate o congiunte, per  individuare una soluzione comune tale da  soddisfare entrambi.

  • Non necessariamente tuttavia la controversia deve essere risolta positivamente, deve essere solo tentata la strada dell’alternativa al giudizio.

  • Il verbale di mancato accordo si diceva, è  già condizione di procedibilità.

Richiesta delle parti a formulare una proposta al conciliatore:

Le parti possono anche richiedere al MEDIATORE di proporre una soluzione. In questo caso il parere ha conseguenze nel giudizio ordinario (ad esempio, chi rifiuta la proposta e dal giudice ottiene un risultato simile pagherà le spese del procedimento).

N.B: La proposta è una mera eventualità, non un tentativo da esperire a tutti i costi.

Novità relative al mazo 2012:

  • Dal 20 marzo 2012 diverrà operativo  il secondo blocco di materie per le quali è stata prevista la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

  • Nello specifico trattasi di materie  di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti .

  • Dallo scorso marzo 2011, le materie interessate riguardavano, invece, controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

  • N.B: Ricordiamo che a tutt’oggi  pende un giudizio di costituzionalità dinnanzi alla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi, fra l’altro, anche sulla legittimità della mediazione obbligatoria.

ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE IN AMBITO TRIBUTARIO:

  • A far data da aprile 2012 sarà operativo l’istituto della mediazione tributaria. Lo strumento consentirà di dirimere liti fiscali di importo fino ad euro 20.000, con uno sconto fino al 40% delle sanzioni.

  • N.B: L’itituto avrà carattere generale (sono impugnabili tutti gli atti emessi dall’amministrazione finanziaria) ed obbligatorio (la proposizione del ricorso è subordianta alla presentazione preventiva dell’istanza di mediazione).

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