Pagamento importi parziali rivenienti da controlli automatizzati (art. 36/bis)

Ogni dichiarazione fiscale inviata all’Ageniza delle Entrate è oggetto di controllo formale da parte dell’Amministrazione finanziaria, in relazione alla correttezza dei dati inviati ed alla corrispondenza dei relativi pagamenti. In caso di mancato pagamento o pagamento opeato in modo non corretto viene emesso un avviso di irregolarità, il cosidetto “AVVISO BONARIO”, caratterizzato da sanzioni ridotte.

La facoltà accordata al contribuente era fino a oggi,  quella di pagare l’avviso per intero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto, ovvero non pagarlo affatto, attendendo che le medesime imposte oggetto di omissione venissero iscritte a ruolo, con attribuzione di sanzioni ordinarie (il 30% dell’imposta omessa).

Da oggi si apre un’altra opportunità per il contribuente, il pagamento di un importo parziale:

Il contribuente che vuole pagare soltanto una parte della somma indicata nella comunicazione utilizza il Mod. F24 riportando specifici codici tributo.

Il contenuto della disposizione:

  • La Risoluzione n. 39/E del 4 aprile 2011 indica i codici tributo per il versamento delle somme dovute

  • I codici istituiti vanno esposti nella sezione  ERARIO , “importi a debito versati”, riportando il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”).