Con Circolare 4 aprile 2011, vengono forniti chiarimenti da parte della DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE su tematiche inerenti l’istituto della MEDIAZIONE.
Cessazione della facoltà di esperire la mediazione:
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Il tentativo di conciliazione non può essere dichiarato esaurito in caso di mancata adesione della parte invitata.
N.B: La mediazione obbligatoria NON PUO’ CONSIDERARSI COMPIUTA se l’istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata.
Facoltà da parte del mediatore di operare una proposta:
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La circolare sottolinea, inoltre, che il mediatore può sempre formulare una proposta e verificare se l’altra parte è disponibile ad avanzare una soluzione.
Modello informativa:
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In alleato il modello di informativa, predisposto dal Consiglio Nazionale forense, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio.