Enapals: variati i tassi d interesse per la regolarizzazione di debiti contributivi

Fonte:Enpals

Varia, a far data dal giorno 13 aprile 2011, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge da corrispondere all’ENPALS.

Misura del tasso di interesse:

  • Il saggio di interesse è fissato nella misura del 7,25 per cento.

A quale prestazioni si applica la dilazione:

  • La nuova misura del tasso di interesse, come sopra specificato, deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 13 aprile 2011.

La nuova misura implica l’adeguamento anche dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili:

  • E’ pari al 6,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi

  • La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora ragione annua è pari al 6,75% annuo.

  • Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

  • E’ pari al 30% annuo nei casi di evasione   contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.

  • La sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora attualmente fissato nella misura del 5,7567% in ragione annua.

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