Aggiornato al 29/11/2011
I corsi di formazione per MEDIATORI sono esenti dal campo di applicazione dell’Iva. Tale circostanza si verifica quando questi sono tenuti da organi quali:
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Camere arbitrali e di conciliazione, riconosciute dal MINISTERO DI GRAZIE E GIUSTIZIA.
Fonte dell’informativa:
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Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 47/2011
Requisiti necessari ai fini dell’esenzione:
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Deve trattare di corsi RICONOSCIUTI, anche se non tenuti direttamente da istituzioni scolastiche in senso stretto.
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Questi ultimi scontano l’agevolazione poichè assoggettati all’attività di controllo e vigilanza del MINISTERO DI GRAZIE E GIUSTIZIA.
Circolare del 29/11/2011 AGENZIA ENTRATE -attività di mediazione – trattamento fiscale:
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Con risoluzione 113/E del 29/11/2011 l’Agenzia delle Entrate comunica che l’attività di mediazione, si configura quale prestazione di servizi e come tale attività organizzata di impresa. Anorchè svolta da organismi pubblici o autonomi è rilevante ai fini fiscali, nei profili imposte ed indirette (IVA).
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