LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 differisce rispetto alla compilazione del modello unico per la modalità con cui vengono operati i conguagli d’imposta ( positivi o negativi).
Quadro da cui emergono le risultanze a credito o debito:
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Le risultanze del 730 sono quelle che emergeranno dal modello 730-3 (compilazione operata dal datore di lavoro) o dal modello 730-4 (elaborazione affidata ad un caf)
Chi opera il conguaglio:
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Accertato l’importo delle imposte da rimborsare o addebitare sarà lo stesso datore di lavoro a rimborsare il contribuente o pagare le imposte per suo conto.
Conguaglio a debito:
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Ricordiamo che in caso di imposta a debito è accordata al contribuente la possibilità di rateizzazione le somme dovute, con maggiorazione dello 0,33% a partire da luglio e lo 0,40% nei mesi successivi.
Conguaglio a credito:
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Nel caso di conguaglio a credito il meccanismo è lo stesso pertanto il datore di lavoro corrisponderà maggiori importi in busta paga.
Cessazione del rapporto di lavoro:
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore si troverà nella condizione di non possedere un sostituto che opererà il conguaglio.
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In caso di imposta a debito sarà il lavoratore stesso a procedere con il pagamento delle imposte dovute.
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In caso di imposta a credito il lavoratore deve ricevere dal sostituto una comunicazione attestante l’impossibilità a d operare il conguaglio.
Incapienza:
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Può poi verificarsi la fattispecie in cui il credito spettante non viene rimborsato in un’unica soluzione, ma a rate, per effetto del calcolo della capienza IRPEF del datore di lavoro (l’IRPEF rimborsata ai dipendenti non può mai superare quella a debito dovuta nel mese). Se l’importo non viene ineramente rimborsato entro dicembre non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD dell’anno successivo l’importo residuo (Credito Irpef non Rimborsato – parte B – Dati Fiscali).
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