Ferie e pemessi non goduti: come comportarsi



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In alcune circostanze il lavoratore può trovarsi nella condizione di aver accumulato delle ferie o permessi, in ottemperanza a quanto disposto dai relativi contratti nazionali di lavoro e di non poterne beneficiare nell’immediato poiché impossibilitato.

Come comportarsi in questo caso?

  • E’ da rilevare che le ferie non godute non vengono di norma pagate, a differenza dei permessi. Le ferie maturate e scadute (quindi non utilizzate), non possono essere monetizzate.

Casi in cui viene riconosciuto il diritto al pagamento:

  • L’unica circostanza in cui viene riconosciuto il diritto al pagamento è in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni, licenziamento, termine del contratto a tempo determinato.

Quando scadono le ferie?

  • Secondo il decreto legislativo n.66 le ferie sono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore. A quest’ultimo spettano almeno quattro settimane nel corso dell’anno. Due devono necessariamente essere godute nell’esercizio di maturazione.

Ferie rimanenti:

  • Le ferie rimanenti devono essere utilizzate nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (giugno dei due anni successivi).

Esempio:

  • Le ferie maturate nel corso del 2011 devono essere godute necessariamente entro il 30 GIUGNO del 2013.

Disciplina dei permessi non goduti:

  • I permessi non goduti devono essere pagati, secondo la retribuzione del livello, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza.

Scadenza dei permessi:

  • I permessi non utilizzati entro l’anno in cui sono stati maturati decadono. Possono però essere utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo.

  • Anche in questo caso, come accade per le ferie, entro tale data, se non utilizzati, devono essere pagati.

NORMATIVA VIGENTE SULLE FERIE

 

 Art. 36 Cost.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Art. 10 D.Lgs. n. 66/2003

  • Comma 1:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore”.

  • Comma 2:

Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

  • Comma 3:

Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”.

 

 

 

 

 

Art. 2109 c.c.

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto [dopo un anno d’ininterrotto servizio] ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118”.

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