La dichiarazione dei sostituti d’imposta è dovuta dai soggetti che si sostituiscono al contribuente nei rapporti col fisco. E’ suddiviso due parti: semplificato ed ordinario.
Modello 770 semplificato:
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Viene utilizzato per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate, i dati delle certificazioni rilasciate ai soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le indennità di fine rapporto, le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensioni, i redditi di lavoro autonomo, i redditi previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno precedente.
Soggetti obbligati:
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Sono tenuti alla presentazione i soggetti che abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, o contributi previdenziali e assistenziali
Modello 770 ordinario:
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Dovuto dai sostituti d’imposta, che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, che sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, i proventi da partecipazione e i redditi erogati , operazioni di natura finanziaria effettuate sempre nello stesso periodo.
Soggetti obbligati:
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Soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamenti commerciali, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari.
Modalità di presentazione:
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Entrambi i modelli sono da presentare esclusivamente in via telematica. E’ preclusa la possibilità di presentazione cartacea.
Chiarimento Agenzia Entrate riguardo i lavori effettuati dai condòmini ed afferenti le spese per ristrutturazione edilizia:
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Quando gli importi bonificati all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni dell’edificio sono stati assoggettati a ritenuta da parte della banca, l’amministratore del condominio è esonerato dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del 730.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 67/E del 20 settembre 2018.
Questo perché le stesse somme, essendo per legge soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa), vengono già indicate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770.
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La precisazione trova fondamento normativo nel decreto ministeriale 12 novembre 1998 che, al comma 2 dell’articolo 1, in riferimento all’obbligo per gli amministratori di condominio di “comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita): relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica; relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare” stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, esclude da tale onere:
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i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas
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con riferimento al singolo fornitore, i dati degli acquisti, qualora il loro importo complessivo nell’anno solare non sia superiore a 258 euro
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i dati relativi ai servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte.
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La previsione di cui al terzo punto si adatta perfettamente al caso esaminato.
LA RISOLUZIONE 67 DEL 20-09-2018
FONTE: FISCO OGGI