Entro il 16 GIUGNO DI CIASCUN ANNO deve essere operato il pagamento del I ACCONTO ICI .
Tale pagamento è pari al 50% all’importo da corrispondere nell’anno corrente.
Chi deve versare l’ICI:
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I possessori di immobili situati nel territorio dello stato (vige il principio che gli immobili devono essere tassati nel luogo di ubicazione, a prescindere dal soggetto titolare dell’immobile, italiano o estero.)
Casisitiche particolari:
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Per i separati e divorziati il soggetto obbligato a pagare l’ICI è il proprietario dell’immobile e non colui che vi abita, a seguito di sentenza o di provvedimento del giudice in tribunale.
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N.B: Dal 2008, l’esenzione è estesa al coniuge non assegnatario dell’immobile.
Oltre ai proprietari anche coloro che vantano sull’immobile diritti quali:
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Usufrutto
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Diritto di uso abitazione,
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Diritto di superificie od enfituesi
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Contratto di locazione finanziaria o su concessione.
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N.B: Il prinicipio generale è quello che chi paga di norma è colui che gode del bene.
Altri casi di esenzione dal pagamento:
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Oltre a quelli previsti dalla finanziaria 2008 (abitazione principale per case non di lusso) vi sono anche altri casi di ESENZIONE.
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Tra le casistiche più comuni elenchiamo gli immobili ricompresi nelle categorie catastali E/1 alla E/9, gli immobili destinati all’esercizio di culto, i terreni agricoli che ricadono in aree montane.
Modalità di pagamento:
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Riteniamo che la modalità più semplice per operare il pagamento è tramite il MODELLO F24
Regolarizzazione pagamenti tardivi o in misura insufficienti o non operati:
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Anche per l’ICI può essere adoperato lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO per sanare eventuali errori o omissioni.
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