Il primo acconto ICI sugli immobili

Entro il 16 GIUGNO DI CIASCUN ANNO deve essere operato il pagamento del I ACCONTO ICI .

Tale pagamento  è pari al 50% all’importo da corrispondere nell’anno corrente.

Chi deve versare l’ICI:

  • I possessori di immobili situati nel territorio dello stato (vige il principio che gli immobili devono essere tassati nel luogo di ubicazione, a prescindere dal soggetto titolare dell’immobile, italiano o estero.)

Casisitiche particolari:

  • Per i separati e divorziati il soggetto obbligato a pagare l’ICI è il proprietario dell’immobile e non colui che vi abita, a seguito di sentenza o di provvedimento del giudice in tribunale.

  • N.B: Dal 2008, l’esenzione è estesa  al coniuge non assegnatario dell’immobile.


Oltre ai proprietari anche coloro che vantano sull’immobile diritti quali:

  • Usufrutto

  • Diritto di uso abitazione,

  • Diritto di superificie od enfituesi

  • Contratto di locazione finanziaria o su concessione.

  • N.B: Il prinicipio generale è quello che chi paga di norma è colui che gode del bene.

Altri casi di esenzione dal pagamento:

  • Oltre a quelli previsti dalla finanziaria 2008 (abitazione principale per case non di lusso) vi sono anche altri casi di ESENZIONE.

  • Tra le  casistiche più comuni elenchiamo gli immobili ricompresi nelle categorie catastali  E/1 alla E/9, gli immobili destinati all’esercizio di culto, i terreni agricoli che ricadono in aree montane.

Modalità di pagamento:

  • Riteniamo che la modalità più semplice per operare il pagamento è tramite il MODELLO F24

Regolarizzazione pagamenti tardivi o in misura insufficienti o non operati:

  • Anche per l’ICI può essere adoperato lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO per sanare eventuali errori o omissioni.

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