L’applicazione dell’iva agevolata al 10% in edilizia


Il regime agevolato dell’ iva nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie è è una misura continuativa non soggetta a decadenza. Prevede l’ applicazione dell’ aliquota ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali.

N.B: Affinchè ciò accada il valore dei beni deve essere tale da non costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nell’ipotesi questo accada, l’aliquota iva agevolata al 10% si applica fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

BENI DI VALORE SIGNIFICATIVO: I beni considerati di “valore significativo”, sono considerati i seguenti:

  • Ascensori

  • Infissi esterni ed interni

  • Caldaie

  • Videocitofoni

  • Apparechciature di condizionamento e riciclo aria

  • Sanitari e rubinetterie da bagno

  • Impianti di sicurezza

N.B: Se il valore del bene significativo non supera la metà dell’ importo globale tutto il lavoro verrà fatturato con l’ iva agevolata al 10%.

  • Se la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura la parte di valore a cui si applica l’ iva agevolata al 10% e la parte rimanente (iva ordinaria 20%).

  • Il valore degli altri beni non compresi tra quelli significativi non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.

  • In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, il valore entro cui applicare l’aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all’intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo.

L’aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi:

  • Materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

  • Materiali o beni acquistati direttamente dal committente;

  • Prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;

  • Prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. Il valore della prestazione in subappalto in questa fattispecie deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l’aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest’ultima al committente con l’aliquota al 10%.

I.V.A. agevolata per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione:

  • Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare:

Delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:

  • Restauro

  • Risanamento conservativo

  • Ristrutturazione

Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate.

Fornitura di beni finiti:

L’aliquota Iva del 10% si applica anche alle forniture dei beni finiti. (definiti tali poichè conservano la propria individualità, ad esempio, porte, infissi etc…)

MODULISTICA:

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