AGGIORNATO IN DATA 21/03/2017
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Dal primo ottobre 2014 è stata inibita la possibilità di presentare il modello F24 cartaceo. Tale divieto è scattato per pagamenti superiori a 1.000 euro, e quelli con saldo zero (usufruendo di compensazione di crediti).
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Che cosa cambia rispetto al passato:
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Con un importo superiore a 1.000 euro è obbligatoria la modalità di pagamento telematica (Entratel, home banking, etc.).
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I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria.
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Quando è ancora possibile utilizzare l’F24 cartaceo:
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Versamento di somme pari o inferiori a mille euro, a patto che non ci siano crediti in compensazione.
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Modelli precompilati dell’ente impositore (ad esempio Comuni o ordini professionali), anche se i versamenti sono superiori a 1.000 euro.
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Versamenti rateali in corso di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a 1000 euro.
COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI TRIBUTARI
Ricordiamo che Le nuove regole istituite sulle compensazioni, previste dalla legge di stabilità 2014, stabiliscono che per importi superiori ad euro 15mila scatta l’obbligo del visto di conformità. Come già chiarito per la compensazione dei crediti Iva, le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la “compensazioni orizzontali dei crediti relativi”.
Si ritiene, inoltre, che il limite di 15mila euro, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, sia riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.
Per ciò che attiene alle imposte dirette ed Irap, a differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5mila euro, per i quali la disposizione prevede che la compensazione «può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge senza obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale.
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Puo’ accadere, talvolta, che un contribuente debba liquidare delle imposte, da pagare tramite il modello F24, compensado importi a credito relativi ad altre tipologie di tributo. Ciò avverrà presentando un modello di pagamento il cui importo complessivo sarà a saldo zero, purchè l’entità del credito disponibile sia tale da azzerare il totale dei debiti indicati nelle varie sezioni.
Perchè il modello f24 deve essere comunque presentato:
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Tale esigenza si pone perchè tutti gli enti siano edotti sui versamenti e le compensazioni operate. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad attribuire le somme spettanti a ciascuno.
OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON SALDO ZERO:
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La mancata presentazione del modello determina l’attribuzione di una sanzione che varia da euro 100,00, ridotta a 50,00. Tale può essere ulteriormente ridotto se si segue la procedura indicata.
Come sanare l’inadempienza:
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La mancata presentazione del modello può essere sanata tramite il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Nella fattispecie in esame daremo notizia della procedura idonea per la regolarizzazione del modello F24 avvenuto tardivamente o non operato affatto, beneficiando un un forte abbattimento della sanzione pocanzi indicata.
Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario:
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Presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
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Versare una sanzione ridotta, pari ad EURO 5,56 (1/9 di EURO 50,00), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi
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Versare € 11,11 (1/9 di € 100,00), se il modello è presentato oltre i 5 giorni di ritardo ma entro i 90 giorni dalla violazione.
TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON SALDO ZERO:
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Ravvedimento operoso Entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione. Si applica la sanzione ridotta di € 5,56 (1/9 di € 50,00).
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€ 11,11 (1/9 di € 100,00), se il modello è presentato oltre i 5 giorni di ritardo ma entro i 90 giorni dalla violazione.
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Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:
– 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione
– 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione
– 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione
– 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA SANZIONE:
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Esporre nella “Sezione Erario” del Mod. F24 Codice tributo 8911
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Rateazione: 0000
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Anno di riferimento: Indicare l’anno in cui è stata commessa la violazione
CASO PRATICO:
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Il 16/02/2016 un contribuente con periodicità IVA mensile avrebbe dovuto versare all’Erario l’Iva risultante a debito dalla liquidazione del mese di GENNAIO, pari ad euro 500,00.
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Tale versamento non è stato eseguito in quanto lo stesso contribuente aveva maturato una posizione creditoria Irpef pari a euro 1.000,00, derivante dal Modello Unico 2016, redditi 2015.
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La compensazione non è stata formalizzata nel modello F24.
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In data 16/04/2011, il contribuente provvede al versamento della sanzione (€ 154,00), ridotta a 1/8 (€ 19,00) unitamente alla presentazione del modello F24 originario.
LA RISOLUZIONE DEL 21- 03 -2017 – AGENZIA ENTRATE
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