Aggiornato al 28/10/2014
A far data dall’1/1/20105 è stato previsto il raddoppio della misura della ritenuta d’acconto sui bonifici agevolati dal 4 all’8 per cento.
Aggiornato al 20/10/2014
Prorogate dalla Legge di Stabilità 2014 le detrazioni per interventi di efficienza energetica sugli immobili.
Le detrazioni sono state prorogate secondo i criteri qui riportati:
Interventi su unità immobiliari:
-
Nella misura del 65% per spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014
-
Nella misura del 50% per spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio:
-
Nella misura del 65% per spese sostenute dal 06/06/2013 al 30/06/2015
-
Nella misura del 50% per spese sostenute dal 01/07/2015 al 30/06/2016
Il soggetto, incaricato dalla legge, cui inviare la documentazione obbligatoria per fruire delle detrazioni è l’ENEA, che svolge anche un ruolo di assistenza tecnica agli utenti. La documentazione deve essere inoltrata per via telematica.
A seguito delle numerose modifiche introdotte nel tempo daremo notizia degli adempimenti idonei da porre in essere per avvalersi correttamente dell’agevolazione.
Queste le novità:
-
E’ stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta)
-
E’ stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione
-
E’ stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
Tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio ed adempimenti necessari:
-
La detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 50% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito
-
L’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea
-
Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate
-
I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (tale obbligo non opera per i titolari di reddito di impresa)
-
E’ più previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e pannelli solari
-
Dal luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, gli istituti di credito hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta del
10%ora ridotta al 4% (dal 6 luglio 2011) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
Precisazione circolare 41/E del 5 Agosto:
- N.B: Riguardo l’avvenuta riduzione l’Agenzia ha comunicato che, a causa di problemi tecnici, nei primi giorni di entrata in vigore della norma, si sono verificati diversi casi di applicazione della vecchia ritenuta. Sarà compito di Banche e Poste restituire la differenza trattenuta.
Per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).
Tipi di intervento ed entità della detrazione:
-
Riqualificazione energetica di edifici esistenti: 100.000 euro (50% di 181.818,18 euro)
-
Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti): 60.000 euro (50% di 109.090,90 euro)
-
Installazione di pannelli solari: 60.000 euro (50% di 109.090,90 euro)
-
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro (50% di 54.545,45 euro)
Condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione:
-
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale,
N.B: Non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Chi può accedere all’agevolazione:
Contribuenti titolari dell’immobile oggetto di intervento.
Nello specifico:
-
Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
-
Contribuenti che conseguono reddito d’impresa
-
Associazioni tra professionisti
-
Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
-
Titolari di un diritto reale sull’immobile
-
Condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
-
Inquilini
-
N.B: Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
-
N.B: In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare.
Nota del 08/08/2011:
- N.B: Da una nota dell’Agenzia delle entrate si evince che le agevolazioni introdotte dal decreto Sviluppo relative agli sgravi Irpef 36% – 50% (mancato obbligo di invio comunicazione inizio – prosecuzione lavori – mancato obbligo di indicare in fattura spese mandodopera) non saranno applicate retroattivamente al 13/05/2011, in mancanza di un pronunciamento ufficiale dell’Agenzia.
Precisazione importante: quando decorre la data di fine lavori?
-
La data di fine lavori, utile per calcolare il termine per l’invio telematico all’Enea della documentazione decorre dal giorno in cui viene operato il collaudo (e non anche la data in cui vengono effettuati i ipagamenti).
-
N.B: Per quelgi interventi per i quali non vi è obbligo di collaudo la data di fine lavori può essere asseverata dal soggetto che ha eseguito i lavori ( non anche dichiarazione del contribuente).
NOVITA’ 2012:
-
Nel corso del 2012 la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
-
Dal 1° gennaio 2013 le agevolazioni saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36% che, dal 2012, non avrà più scadenza.