L’istituto del ravvedimento operoso è applicabile, come noto, anche alle imposte di registro da corrispondere per affitti e locazioni di beni immobili. Lo strumento è idoneo per sanare errori o omissioni compiute.
Mancata registrazione del contratto (ovvero mancato pagamento dell’imposta di registro relativa al primo anno):
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E’ possibile operare il ravvedimento entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza, pagando, oltre all’imposta, la sanzione ridotta del 12%, con l’aggiunta degli interessi legali calcolati giornalmente (tasso di interesse 1,5%).
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Oltre i 90 giorni, ma comunque entro un anno dalla scadenza, la sanzione da corrsipeonde re è pari al 15%.
Sanzione ordinaria:
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Oltre l’anno scatta la sanzione minima intera pari al 120%.
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La sanzione massima in caso di accertamento e’ del 240%.
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Operati i versamenti, si potrà procedere alla registrazione del contratto.
Modalita’ di versamento:
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Per i pagamenti potra’ essere utilizzato il modello F23. Questi ultimi dovranno essere corrisposti insieme a sanzioni ed interessi, utilizzando i seguenti codici:
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115T: Imposta di registro per contratti locazione, prima annualita’
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112T: Imposta di registro per contratti locazione, annualita’ successive
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671T: Sanzioni
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731T: Interessi
N.B: Sul modulo dovrà essere indicato il codice dell’Ufficio del registro territorialmente competente, la causale del versamento (nel caso di ravvedimento e’ SZ, e l’anno della violazione.
Gli errori formali nella registrazione:
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La regolarizzazione degli errori formali, (sono tali quelli che non inficiano la determinazione dell’imposta ed il relativo pagamento), se operata entro un anno, determina il pagamento della sanzione al 12,5%.
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In questo caso deve essere operata la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Errore di dichiarazione di valore, come operare la rettifica:
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L’interessato presenta, entro un anno dalla scadenza, una dichiarazione integrativa
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L’ufficio provvede al calcolo della sanzione ridotta e degli interessi, e notifica all’interessato un avviso da pagare entro 60 giorni
N.B: Gli errori “meramente formali” (ovvero quelli che, oltre a non incidere sull’imposta o sul suo pagamento, non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non sono più sanzionabili. Di conseguenza l’ufficio non dovrebbe applicare sanzione alcuna.
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