Aggiornamento del 23/12/2014:
E’ stata inserita la previsione che consente di accedere al regime agevolato dei “nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti come professionista o con l’attività di impresa siano prevalenti su quelli dipendenti e assimilati.
Dal PRIMO GENNAIO 2015, un nuovo regime agevolato verrà introdotto, che sostituirà il regime di vantaggio per i contribuenti minimi.
Quali sono le principali novità?
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L’aliquota dell’imposta sostitutiva che sarà pari al 15%, con incremento di 10 punti percentuali rispetto a quello attuale. Il limite dei ricavi per accedere al regime, sarà variabile, dai 15 mila euro ai 40 mila euro, sulla base delle attività svolte dai contribuenti. Gli esercenti arti o professioni non potranno superare compensi annuali superiori ai 15 mila euro (PROBABILMENTE ELEVATO A 20.000,00 IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO). Sarà il codice attività ATECO a determinare il limite dei ricavi.
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Ricordiamo che il regime sarà “naturale” per tutte le persone fisiche. Questo vuol dire che in presenza di determinati requisiti i contribuenti dovranno applicare tale sistema di tassazione. Permarrà tuttavia impregiudicata la possibilità di applicare le disposizioni ordinarie con espressa opzione. I regimi delle nuove iniziative produttive e quello dei minimi saranno abrogati.
TABELLA CODICI ATECO E RELATIVI COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
Codice attività ATECO 2007 |
Settore |
Limiti compensi |
Coeff. redditività |
(10 – 11) |
Industrie alimentari e delle bevande |
35000 |
40,00% |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
Commercio all’ingrosso e aldettaglio |
40000 |
40,00% |
48.21.00 |
Commercio ambulante e diprodotti alimentari e bevande |
30000 |
40,00% |
47.82 – 47.89 |
Commercio ambulante di altriprodotti |
20000 |
54,00% |
(41 – 42 – 43) – (68) |
Costruzioni e attività immobiliari |
15000 |
86% |
46.01.00 |
Intermediari del commercio |
15000 |
62,00% |
(55 – 56) |
Attività dei servizi di alloggio e diristorazione |
40000 |
40,00% |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) |
Attività professionali, scientifiche,tecniche, sanitarie, di istruzione,servizi finanziari ed assicurativi |
15000 |
78,00% |
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) |
Altre attività economiche |
20000 |
67,00% |
REQUISITI NECESSARI PER ADERIRE AL REGIME:
Possono aderire al regime i contribuenti persone fisiche che nell’anno solare precedente abbiano:
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Conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie, riportate nella tabella poc’anzi menzionata.
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Sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi
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Sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro.
Il regime non può essere adottato dai soggetti:
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che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito
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che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati
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che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
Calcolo dell’imposta:
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L’imposta sostitutiva del nuovo regime forfettario sarà calcolata attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività sui ricavi conseguiti e non più su un reddito determinato analiticamente come differenza tra ricavi e costi.
Durata del nuovo regime:
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Per quanto riguarda la durata del nuovo regime forfettario si prevede che non ci saranno più vincoli di tempo. Rispetto al regime dei minimi viene eliminato il limite dei cinque anni o il limite del trentacinquesimo anno di età.
Assoggettamento ad IVA:
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Ai fini dell’IVA i contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario non applicheranno la rivalsa e non avranno titolo alla detrazione dell’imposta (come accadeva con il vecchio regime). I contribuenti che invece si avvalgono di regimi speciali IVA non potranno accedere al nuovo regime forfettario.
Determinazione dei contributi previdenziali:
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Sarà introdotta la possibilità di versare i contributi previdenziali non più sulla base dei minimali ma sul reddito effettivamente dichiarato.
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L’abolizione dei contributi Inps minimi riguarderà i contribuenti che esercitano attività d’impresa e gli artigiani iscritti alla gestione ordinaria dell’Inps. Non saranno interessati i professionisti iscritti alle casse di previdenza private o alla gestione separata INPS.
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Coloro che opteranno per tale regime potranno usufruire di un regime agevolato che consiste nel non applicare il minimale contributivo, bensì sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Tale misura potrà essere usufruita esclusivmante da imprenditori artigiani e commercianti.
Acquisto beni strumentali:
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Il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20 mila euro. Riguardo le spese di lavoro dipendente l’accesso è consentito solo se il contribuente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5 mila euro lordi.
Regime dei minimi:
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Il nuovo regime forfettario sostituirà i regimi agevolati che sono oggi in vigore (regime delle nuove iniziative produttive e il regime dei minimi). Per quanto riguarda i contribuenti minimi, è prevista la possibilità di un graduale passaggio al nuovo regime. I contribuenti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio potranno continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno d’età.
AGGIORNAMENTO dell’24/11/20103:
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Tra le limitazioni del regime in questione vi è il divieto di operare cessioni all’esportazione. Altro è, se ci riferiamo a prestazioni, non territorialmente rilevanti ai fini IVA e come tali effettuabili anche da quei contribuenti che aderiscono al nuovo regime. E’ la stessa agenzia a fornire tale chiarimento (Circolare n. 13/E del 26/02/2008).
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Al contribuente di conseguenza è accordata la possibilità di operare tali prestazioni. Al riguardo emetterà una fattura del tutto simile alle altre, senza specificare dicitura alcuna.
AGGIORNAMENTO dell’21/11/20103:
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Il DDL relativo alla delega fiscale, in fase di approvazione in questi giorni si propone l’obiettivo di riordinare tutti i regimi agevolati attualmente in uso. Il fine è quello di semplificare l’accesso a tali strumenti. La misura presumibilmente interesserà i contribuenti che attualmente adottano tale regime.
Aggiornato al 12/01/2012
Provvedimento n. 185820 del 22/12/2011:
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Dal primo gennaio 2012 i nuovi contribuenti minimi saranno assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 5%, rispetto alla precedente pari al 20%.
Mancato assoggettamento alla ritenuta d’acconto:
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Viene stabilito che i ricavi e i compensi dei contribuenti minimi non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta.
Dichiarazione a carico dei percettori di reddito:
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A tal fine, i percettori devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva.
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Viene poi stabilito, che i vecchi contribuenti minimi che non possono accedere al nuovo regime agevolato, potranno optare dal 2012 per il regime contabile ordinario, e la contabilità semplificata.
Il Provvedimento n. 185820 del 22/12/2011
Sono in arrivo importanti novità per il regime dei contribuenti minimi. Sono state modificate le condizioni per aderire al regime e per permanervi.
A far data dal PRIMO GENNAIO 2012 l’imposta sostitutiva applicata per tale fattispecie è ridotta al 5 %. Tale misura si applicherà per 5 anni.
I contribuenti che possono accedervi sono coloro che:
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Intraprendono una nuova attività di impresa
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L’hanno iniziata dopo il 31/12/2007
Agevolazioni previste:
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Riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%. Tale misura non può più protrarsi oltre i 5 anni.
La modifica per i giovani che avviano l’attività:
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Il regime è applicabile anche oltre il quarto anno successivo alla data di apertura della partita iva. Il limite anagrafico per mantenere l’agevolazione è fissato in 35 anni di età. Per le attività aperte dal 1 gennaio 2008 si applicherà il limite dei 5 anni (quindi fino all’anno d’imposta 2012).
N.B: E’ stato stabilito che si potrà restare nel nuovo regime dei minimi anche oltre il massimo dei 5 anni, purchè fino al compimento dei 35 anni.
Alcuni esempi pratici:
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Attività intrapresa il primo gennaio 2008, soggetto con più di 35 anni: le agevolazioni spettano solo per il 2011
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Attività intrapresa il primo gennaio 2008, soggetto con 25 anni nel 2008: le agevolazioni spettano fino al 2018
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Attività iniziata il primo gennaio 2012, soggetto con 25 anni nel 2012: le agevolazioni spettano fino al 2022
Requisiti soggettivi ed oggettivi:
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Il soggetto non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, una attività artistica, professionale ovvero d’impresa
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La nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
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L’ammontare dei ricavi non deve essere superiore a 30.000 euro.
N.B: Il contribuente non deve aver effettuato esportazioni o spese per dipendenti, Non aver acquistato beni strumentali fino a 15.000 euro.
ULTERIORI CHIARIMENTI:
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I contribuenti in esame sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, (in sede di inizio attività o con apposita comuncazione successiva per essere inclusi nell’archivio VIES).
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Sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (spesometro)
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Sono esonerati dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (operazioni con soggetti black list).
Contribuenti esclusi, il passaggio agevolato al regime ordinario:
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La nuova norma, così strutturata, determinerà l’uscita dal regime dei minimi di molti contribuenti che attualmente se ne avvalgono.
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Questi ultimi dovranno operare il passaggio al regime ordinarioREGIME TRANSITORIO.
REGIME TRANSITORIO:
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Destinato a quei contribuenti che, a seguito della perdita dei requisiti pocanzi menzionati, entreranno a far parte di un regime transitorio.
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Tali soggetti dovranno assoggettare le operazioni effettuate all’IVA e versare le imposte sul reddito.
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I soggetti in questione godranno dell’esonero della liquidazione e dei versamenti periodici dell’imposta
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Saranno esonerati della registrazione e tenuta delle scritture contabili e dall’ IMPOSTA IRAP.
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Saranno poi assoggettati agli studi di settore.
I praticanti delle professioni nel nuovo regime dei minimi:
In deroga a quanto precedentemente indicato, i periodi di praticantato per l’esercizio di arti o professioni non sono causa di esclusione per l’accesso al regime dei minimi.
ELENCHIAMO GLI ATTUALI REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI:
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Regime dedicato esclusivamente alle persone fisiche
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Ricavi non superiori a 30.000,00 euro annui
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Divieto di effettuare esportazioni
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Non si possono sostenere spese per lavoratori dipendenti
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Divieto di distribuire utili agli associati in partecipazione con la modalità “apporto di lavoro”
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Divieto di operare acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000,00 euro (calcolato come media degli acquisti dei tre esercizi precedenti)
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Divieto di applicare regimi speciali Iva
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Residenza in Italia
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Divieto di operore cessioni di fabbricati o terreni edificabili in via esclusiva
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Divieto di partecipare a società di persone
ESEMPIO RAVVEDIMENTO OPEROSO REGIME DEI MINIMI
CONTRIBUENTI CHE FUORIESCONO DAL REGIME:
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A seguito delle modifiche normative al regime un numero consistente di contribuenti uscirà dal regime dei minimi a far data da gennaio 2012 e confluirà nel regime “supersemplificato” o “semplificato”.
Operazioni contabili da porre in essere – rettifica iva:
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Per tali soggetti si porrà l’esigenza di operare, a seguito del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, la rettifica della detrazione per i beni e servizi detenuti alla data del 31 dicembre. L’esigenza infatti è quella di rendere detraibile l’IVA non detratta durante il regime dei minimi.
Operazioni contabili da porre in essere – rettifica ammortamenti:
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Nei regime citato come noto è inibita la facoltà di operare ammortamenti per i beni strumentali acquistati. Le quote residue non possono quindi decuratate sulla base dei coefficienti stabiliti per legge. Le medesime rimarranno sospese finatanto il contribuente permarrà nel regime.
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Tali quote residue di ammortamento diventano nuovamente deducibili dal periodo d’imposta in cui viene di nuovo applicato il regime ordinario. I contribuenti che nel 2012 usciranno potranno tornare a dedurre le quote di ammortamento.
CHIARIMENTO – EX DIPENDENTI:
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Non è considerata prosecuzione di attività precedentemente se in precedenza il rapporto di lavoro dipendente si è interrotto a causa di licenziamento del lavoratore. Non si configura infatti mera prosecuzione se tra cessazione ed inizio è passato un congruo intervallo temporale.
Lo svolgimento di semplici prestazioni occasionali non precludono l’entrata al regime (trattasi di attività occasionale e non reddito di natura dipendente).
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L’Amministrazione finanziaria ha recentemente chiarito che un contribuente che ha iniziato l’attività nel 2008, aderendo al regime dei minimi, raggiungerà i 5 anni di permanenza massima in tale regime il 31 dicembre 2012.
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Dal primo gennaio 2013, tale contribuente potrà passare al regime supersemplificato degli ex minimi, sussistendone i requisiti.
Conseguenze per errata applicazione del regime:
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I contribuenti minimi, non sono soggetti Iva. Il documento fiscale emesso corrispeonde ad una semplice ricevuta.
Se una persona fisica applica impropriamente il regime dei nuovi minimi senza averne diritto, ricade nella grave infrazione dell’omissione della fattura.
Adempimenti a carico dei contribuenti minimi:
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I contribuenti in regime normale che aderiscono al nuovo regime hanno l’obbligo di complilare il rigo VA14 nella dichiarazione iva annuale (occorrenza necessaria per indicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale precedente all’applicazione del regime).
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Nel campo 2 va indicato l’importo della rettifica dell’IVA già detratta, versando poi quanto dovuto.
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