Se il licenziamento non è comunicato senza la forma scritta è ritenuto, a tutti gli effetti, “illegittimo”, e come tale disapplicabile. Il dipendente può porre in essere delle azioni a sua tutela, il cui effetto può essere duplice, il reintro in azienda o la corresponsione di un equo indennizzo.
Reintegro del posto di lavoro:
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Il reintegro del posto di lavoro è misura prevista per le aziende che occupino alle proprie dipendenze più di di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva, o nell’abito dello stesso comune, e comunque più di 60 dipendenti complessivamente impiegati, anche se se nell’unità produttiva siano occupati meno di 16 dipendenti.
Il risarcimento:
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Oltre al reintegro il datore di lavoro è obbligato a risarcire il lavoratore per il danno arrecato. Tale misura consiste nel pagamento della retribuzione globale di fatto, non inferiore a 5 mensilità, che il lavoratore non ha percepito, dal giorno del licenziamento, con annessi i contributi assistenziali e previdenziali.
Misura alternativa al reintegro:
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Il lavoratore può rinunciare al reintegro e chiedere in cambio, entro 30 giorni dall’invito a riprendere il lavoro, un’indennità, pari a 15 mensilità di retribuzione. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno.
La riassunzione:
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L’obbligo di riassunzione del lavoratore viene di norma intimato dal giudice, per imprese che occupano fino a 15 dipendenti.
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N.B: Questa tutela si applica anche alle organizzazioni che svolgono attività senza fini di lucro, enti pubblici in cui la stabilità non è garantita da norme di legge.
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