Aggiornato al 15/11/2017
I lavoratori parasubordinati godono di una serie di diritti, del tutto simili a quelli riconosciuti ai lavoratori dipendenti. Nella fattispecie i più importanti sono i congedi parentali, congedi per malattia, indennità di disoccupazione e maternità.
Indennità di malattia:
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In caso di malattia i lavoratori a progetto e lavoratori occasionali possono usufruire dell’indennità di malattia, erogata dall’INPS.
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N.B: Per i lavoratori autonomi tale indennità scatta se vi è ricovero ospedaliero.
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Requisiti: Affinchè la misura sia riconosciuta i lavoratori devono aver pagato almeno tre mesi di contribuzione, nell’anno precedente all’evento.
Indennità di maternità:
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E’ riconosciuta alle lavoratrici. Il requisito, anche in questo caso, affinchè sia riconosciuto il trattamento, è aver versato almeno tre mensilità di contribuzione nell’anno precedente il periodo di maternità.
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IMPORTO CORRISPOSTO: Il beneficio è pari all’80% del reddito, conteggiato tenendo conto di quanto corrisposto a titolo di compenso nell’anno precedente all’erogazione.
Congedo parentale:
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Dopo la maternità alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, hanno diritto all’astensione facoltativa utilizzando un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. L’indennità, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, è corrisposta direttamente dall’Inps.
Indennità di disoccupazione:
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Tale misura viene erogata a titolo di UNA TANTUM ed è pari al 30% del reddito dell’anno precedente.
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Requisiti per accedere alla misura: Iscrizione alla gestione separata e prestazione di lavoro per un solo committente.
Dimissioni del lavoratore:
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Nel caso dei collaboratori a progetto, il contratto può essere rescisso in qualunque momento dalle due parti, salvo pattuizioni specificatamente previste, stabiliscono, un periodo di preavviso specifico.
INDENNITA’ DI MALATTIA:
Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, si diceva, ed in possesso di specifici requisiti, è riconosciuta un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:
• Indennità di degenza ospedaliera (o ricovero)
• Indennità di malattia.
Sono esclusi gli iscritti in altre gestioni assicurative (come dipendenti o professionisti ad esempio) e i pensionati.
La tutela della malattia scatta anche per i lavoratori autonomi occasionali, ma solo se superano i 5.000,00 euro di compenso (limite oltre il quale è obbligatorio il versamento dei contributi alla Gestione Separata dell’INPS).
INDENNITA’ DI MALATTIA DEI COLLABORATORI:
L’indennità di malattia parte dal quarto giorno, come per i lavoratori dipendenti, e può durare fino ad un sesto della durata complessiva del contratto di lavoro. Per “durata complessiva del rapporto” deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia. Ne deriva che nello stesso anno solare, non può essere superato il limite di 61 giorni (pari a 365/6)
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