Obbligo Comunicazione PEC per le società iscritte al registro imprese

AGGIORNAMENTO DELL’11/4/2013:

  • Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stato istituito l’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. Tale registro  sarà detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In esso potranno attingere informazioni Pubbliche amministrazioni, professionisti, imprese e tutti i cittadini. La query di ricerca sarà disponibile  per codice fiscale, Provincia, Ordine professionale.

Questo il link per accedere all’archivio

Aggiornato al 14/01/2013

  • A decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane hanno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

  • Le imprese individuali già iscritte nel Registro Imprese alla data del 20 ottobre 2012, che siano attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013.

Aggiornato al 16/11/2011

Entro il 29 novembre 2011 tutte le aziende dovranno adempiere alla comunicazione della PEC al Registro Imprese presso il quale sono iscritte.

Decorrenza dell’obligo:

  • La misura trae origine dall’articolo 16, comma 6, del D.L. 185/2008 che aveva previsto un periodo transitorio di tre anni entro i quali le aziende dovevano adeguarsi all’utilizzo del nuovo strumento.

Soggetti già obbligati:

  • Per le società iscritte dopo l’entrata in vigore di tale provvedimento, e per i professionisti iscritti ad un Ordine professionale, l’obbligo è entrato in vigore immediatamente, mentre rimangono escluse le ditte individuali.

Sanzioni in caso di omessa comunicazione:

  • In caso di omessa comunicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 206,00 Euro a 2.065,00 Euro.

Soggetti destinatari del provvedimento:

  • La sanzione è irrogabile a colui che è obbligato in funzione della carica sociale rivestita nella società (esempio: amministratore unico della Società o piu’ soggetti in caso di esempio C.D.A.)

    Circolare 3 Novembre 2011 Ministero sviluppo economico:

  • Con Circolare n. 3645/E del 3 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che anche le società cooperative dovranno comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il 29 novembre 2011, al Registro delle Imprese.

  • Il mancato rispetto del termine per la comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni da combinare al legale rappresentante dell’impresa.

  • Dalla medesima circolare si evince che l’obbligo esclude i consorzi con attività esterna, ma include le società consortili.

Domiciliazione presso lo studio del professionista incaricato:

  • Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i soggetti obbligati alla comunicazione possono avvalersi dell’indirizzo dello studio professionale che assiste l’impresa negli adempimenti burocratici (una sorta di domiciliazione informatica presso l’indirizzo PEC del professionista)

CIRCOLARE MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO DEL 25/11/2011:

  • Con circolare in calce allegata il ministro dello sviluppo economico invita le Camere di commercio ad asentersi dall’applicazione delle sanzioni previste per il mancato invio del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese entro il 29/11/2011. Tale periodo transitorio dovrebbe perdurare almeno fino al  31/12/2011.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


SEGUI SU TWITTER!

SEGUI SU FACEBOOK!