Fonte: DPL modena
L’INPS, dichiara che è ammissibile la possibilità di usufruire, dopo un periodo di CIG ordinaria, ed un periodo successivo di CIG straordinaria, di un ulteriore periodo di CIGO, in presenza degli idonei requisiti previsti di legge.
Qualora infatti l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa. Nel caso in cui una azienda abbia fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di CIGS ed intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, si ritiene che l’anno di CIGS possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto.
Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di CIG ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.
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