L’INPS, con la circolare in calce allegata comunica alcune novità riguardanti i congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell’evento di maternità.
Le novità introdotte:
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Fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all’attività lavorativa nel periodo di di astensione per maternità, ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi, ed a determinate condizioni, l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum.
Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro sono:
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L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva ai 180 giorni dall’inizio della gestazione
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Il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità.
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Riguardo all’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, si ritiene che la facoltà di riprendere l’attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza dei 180 giorni (occorre idonea certificazione del ginecologo del Servizio SanitarioNazionale che attesti che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice).
Si precisa che:
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La lavoratrice che riprende l’attività lavorativa non ha diritto all’indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell’attività stessa.
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In caso di interruzione di gravidanza la lavoratrice produrrà all’Istituto certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l’interruzione di gravidanza.
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N.B: Tali disposizioni trovano applicazione anche riguardo alle lavoratrici iscritte alla gestione separata.
LA CIRCOLARE INPS