La cessione d’azienda

Aggiornamento del 6-12-2017:

  • Dal 6 dicembre 2017 gli atti di cessione d’azienda, la costituzione dell’impresa familiare e le operazioni straordinarie d’impresa (trasformazione, fusione e scissione) si possono redigere senza passare dal notaio. Da questa data, per la sottoscrizione di tali atti è sufficiente la firma digitale e l’intervento del commercialista o anche di altri soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti abilitati a tali adempimenti. Così, il legislatore con l’articolo 11 bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 n. 284) ha inteso far venir meno la necessità dell’autentica notarile laddove gli atti societari sopra elencati siano sottoscritti con firma digitale da un intermediario abilitato. 

La cessione d’azienda si configura  come vendita di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.

Come calcolare l’eventuale plusvalenza:

  • La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore netto dell’azienda.

  • Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell’eventuale prezzo dell’avviamento e dell’eventuale prezzo dei beni che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze

  • Il valore netto dell’azienda corrisponde al patrimonio netto, cioè alla differenza tra il valore delle attività, al netto degli ammortamenti e delle altre rettifiche di valore, ed il valore delle passività. Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.

Se la cessione avviene nel corso del periodo d’imposta, ai fini della determinazione del reddito del cedente:

  • Gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra l’inizio del periodo d’imposta e la data della cessione

  • Lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell’esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione

  • I fondi di previdenza e quelli per il TFR si trasferiscono al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono

  • Il fondo per rischi su crediti non si trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata, concorre, come passività, a formare il valore netto dell’azienda)

  • Le cessioni di beni-merce effettuate nell’esercizio della cessione possono essere valutate a un costo determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino

In caso di minusvalenze:

  • In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la plusvalenza interamente imponibile nell’esercizio di competenza, cioè in quello in cui si produce l’effetto traslativo dell’azienda, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo.

  • Tuttavia, se l’azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la plusvalenza può essere tassata in quote costanti, da due a cinque a scelta del contribuente, partendo dall’esercizio di realizzo. La scelta deve essere operata nel primo esercizio e non può essere modificata, ma in caso di successiva cessazione dell’attività d’impresa le quote residue concorrono interamente nell’esercizio di cessazione.

I documenti della cessione d’azienda ( adempimenti e documenti necessari ):

  • Per le modalità operative tramite le quali registrare un contratto di cessione d’azienda rimandiamo alla nostra guida alla registrazione degli atti privati.

    GUIDA REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI

Congruità del prezzo di cessione:

  • In sede di cessione di azienda bisogna tenere a mente alcune indicazioni di base che possono aver rilevanza successivamente. Il valore di cessione infatti di norma potrà essere oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla congruità del prezzo di cessione pattuito. Un criterio generale di semplice applicazione per capire se il prezzo di cessione sia un prezzo ritenuto congruo è il seguente: 

Reddito dichiarato sull’ultima dichiarazione dei redditi X 3

esempio: ultimo reddito dichiarato € 10.000,00 x 3 = € 30.000,00 (valore di cessione).

Aspetti importanti di cui tener conto:

  • In linea generale indipendentemente dai patti contrattuali il cessionario è obbligato in solido per i debiti pregressi del cedente (art. 2560 c.c.) per cui bisogna valutare attentamente la posizione debitoria di quest’ultimo.

  • Ai sensi dell’art. 36 della L. 398/1978 il conduttore può cedere il contratto di locazione. Ai sensi delll’art.5 – L.10/63, a tutela dell’avviamento, il contratto di locazione viene ceduto insieme all’azienda.

  • L’unico obbligo è quello di comunicare al proprietario l’avvenuta cessione con lettera raccomandata A.R., quest’ultimo si puo’ oppore entro 15 giorni dal ricevimento solo per gravi motivi.

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA CESSIONE D’AZIENDA

    • Il trasferimento dell’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà di recesso prevista dalla normativa in materia di licenziamenti: se le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento dell’azienda, al lavoratore è, infatti, riconosciuto il diritto di rassegnare le dimissioni (artt. 2112, co. 4, e 2119, co. 1, c.c.). Diversamente, nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro in capo all’acquirente dell’azienda, si produce l’effetto del trasferimento dei diritti maturati dal dipendente presso il cedente, compreso il trattamento di fine rapporto.

    • Il contratto di lavoro prosegue con il cessionario senza soluzione di continuità, con l’effetto che: deve essere conservata l’anzianità di servizio;· deve essere mantenuto il diritto al godimento delle ferie maturate;· devono essere corrisposte dal cessionario, e per intero, le mensilità aggiuntive, incluse quelle maturate alle dipendenze del cedente; i conguagli fiscali dipendenti dall’assistenza fiscale proseguono in capo al cessionario; i conguagli fiscali e contributivi di fine anno devono tener conto della retribuzione complessiva percepita dal dipendente, per l’importo maturato sia alle dipendenze del cedente che a quelle del cessionario; se la cessione d’azienda comporta l’estinzione del soggetto cedente, il cessionario dovrà presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) anche per il cedente.

    AFFITTO DI AZIENDA:

    Con l’atto di cessione d’azienda  il rapporto di lavoro permane in essere, ed il lavoratore conserva tutti i diritti precedentemente acquisiti. A maggior tutela del datore di lavoro cedente e cessionario sono responsabili entrambi per i crediti maturati dal lavoratore al tempo del trasferimento. 

    • L’art. 2562 c.c., che, rinvia alle norme sull’usufrutto di cui al precedente art. 2561 c.c. regola le norme in materia di affitto di azienda. Il contratto è soggetto alla medesima disciplina prevista per la cessione. Ne dispone la redazione in forma scritta, poiché richiesta per la prova ed ai fini dell’opponibilità nei confronti dei terzi. Tale atto deve essere trasmesso, a cura del notaio rogante od autenticante, all’Agenzia delle Entrate (entro 20 giorni) e al Registro delle imprese (non oltre 30 giorni).

    • La registrazione sconta il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, salvo il caso in cui il concedente sia un imprenditore individuale e lochi l’unica azienda. In questo caso sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, e scontano, quindi, l’imposta di registro in misura proporzionale. E’ di conseguenza ravvedibile l’aliquota del 3%

 

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