L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori tutela il lavoratore, contemplando quale causa di licenziamento del medesimo esclusivamente la giusta causa o giustificato motivo.
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Se il provvedimento del datore di lavoro è privo di tali presupposti, il licenziamento può essere impugnato.
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Il giudice di norma dichiara l’illegittimità dell’atto e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro.
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Al dipendente può essere accordata la facoltà di percepire un’indennità pari a 15 mensilità, conteggiata sull’ultimo stipendio.
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Il lavoratore può presentare ricorso ed ottenere la sospensione del provvedimento
Aziende con più di 15 dipendenti:
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Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, in caso di pronunciamento di illegittimità del licenziamento, il datore può scegliere se riassumere il dipendente o pagargli un risarcimento.
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Può rifiutare l’ordine di riassunzione. La differenza fra riassunzione e reintegrazione è che, nel primo caso, il dipendente perde l’anzianità di servizio e i diritti acquisiti precedentemente.