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La compravendita di veicoli usati determina delle fattispecie complesse, in relazione alle modalità di detrazione dell’iva. Analizzeremo ora le casistiche più comuni. In modo esemplificativo il legislatore ha inteso riconoscere al soggetto passivo d’imposta la possibilità di addebitare all’acquirente cessionario la stessa percentuale di IVA detratta al momento dell’acquisto.
Cessione di autovettura acquistata nuova, senza detrazione Iva:
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Il contribuente ha acquistato un’autovettura senza operare detrazione iva alcuna al momento dell’acquisto.
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N.B: Sulla fattura era indicata l’Iva su tutto il corrispettivo.
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Con la cessione il soggetto emetterà fattura con indicazione di “operazione in esenzione, (art. 10, DPR 633/72)”.
Cessione di autovettura acquistata nuova, con detrazione parziale dell’Iva:
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Acquisto autovettura nuova con detrazione parziale l’imposta.
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N.B: Fattura con indicazione dell’Iva calcolata sull’intero imponibile, ma detrazione parziale dell’imposta.
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Con la cessione dovrà essere emessa una fattura con base imponibile ridotta (stessa percentuale della detrazione operata all’atto dell’acquisto).
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Esempio: Acquisto con conseguente detrazione iva al 22%.
Prezzo pattuito per la cessione: EURO 6.000,00. La fattura di vendita dovrà essere emessa nel seguente modo:
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2400 euro + Iva 22% (528,00 euro)
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3600 euro Fuori campo Iva
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totale imponibile: 2400
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totale Iva: 528
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totale fattura: 6528 euro.
Cessione di autovettura acquistata da privato:
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Acquisto autovettura da privato. La fattura emessa nel momento della cessione dovrà essere indicato “operazione in regime del margine ”.
Cessione di autovettura acquistata da un soggetto minimo (o in franchigia):
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Soggetto passivo ai fini IVA acquista autovettura da altro contribuente che ha aderito al regime dei minimi, ovvero ha ricevuta fattura senza indicazione dell’iva ai sensi della legge 244/2007.
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Al momento della successiva rivendita dovrà essere applicato il regime del margine.
Cessione di autovettura acquistata con regime del margine:
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Nel caso in cui il soggetto, al momento dell’acquisto dell’autovettura, ha ricevuto un fattura contenente il riferimento al “regime del margine ex DL 41/1995”, al momento della successiva rivendita dovrà emettere una fattura in cui sarà indicato “operazione in regime del margine” .
Cessione di autovettura acquistata con base imponibile ridotta e detrazione (totale o parziale) dell’Iva:
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Soggetto passivo che cede autovettura per la quale, all’atto dell’acquisto, ha ricevuto una fattura in cui una parte del corrispettivo è stata assoggettata ad Iva ed una parte del corrispettivo è stata considerata fuori campo di applicazione dell’Iva.
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In questi casi, il soggetto dovrà vendere l’autovettura con base imponibile ridotta nella stessa misura in cui ha detratto l’imposta all’atto dell’acquisto.
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Ad esempio, nei casi in cui il soggetto passivo ha acquistato un’autovettura detraendo l’Iva nella misura del 22%,al momento della successiva rivendita, dovrà applicare l’Iva sulla base imponibile ridotta al 22% e la restante parte dovrà essere indicata come fuori campo Iva (si veda esempio indicato alla lettera B) .
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Nei casi invece in cui il soggetto ha acquista un’autovettura con base imponibile ridotta e il veicolo forma oggetto della propria attività (es: concessionario di auto), poiché al momento dell’acquisto ha detratto l’Iva al 100%, al momento della successiva rivendita dovrà applicare l’Iva sull’intero corrispettivo.
Cessione di autovettura per la quale, in relazione all’acquisto della stessa, è stata presentata istanza di rimborso Iva auto forfetario:
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In tale caso, per effetto della presentazione dell’istanza di rimborso Iva auto forfettaria relativo all’acquisto della vettura (che doveva essere effettuato entro il 20/10/2007), la detrazione, all’atto dell’acquisto, si considera operata nella misura del 22% e, conseguentemente, all’atto della successiva, rivendita il soggetto dovrà calcolare la base imponibile sul 20% del corrispettivo (si veda esempio indicato alla lettera B).
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Se è stata presentata una istanza di rimborso per il recupero della detrazione sulle sole spese di impiego del veicolo (es. carburante) l’istanza non deve essere considerata ai fini del trattamento Iva da applicare alle rivendite di autovetture (si applicano quindi i casi descritti alle lettere precedenti).
Cessione di autovettura acquistata con base imponibile ridotta senza detrazione dell’Iva:
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In alcuni casi, il soggetto passivo si potrebbe trovare nella condizione di rivendere un veicolo acquistato con base imponibile ridotta per cui non è stata (legittimamente) operata, alcuna detrazione dell’Iva. In questi casi,al momento della rivendita dell’auto, il soggetto dovrà emettere fattura con indicazione di “operazione in esenzione, in base al disposto dell’articolo 10, n. 27 quinquies del DPR 633/72”.
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