La maternità “flessibile”


Le donne in stato di gravidanza hanno facoltà, se lo vogliono, e le condizioni di salute lo permettono, di proseguire l’attività lavorativa fino all’ottavo mese di gravidanza.

  • Nella fattispecie in esame alla lavoratrice viene riconosciuta l’indennità di maternità per il mese precedente la data presunta del parto.

  • Il periodo di astensione viene rimodulato, spostando il periodo fino al quarto mese dopo la nascita del figlio.

  • Per avvalersi di tale facoltà, è necessaria l‘attestazione sanitaria del ginecologo del Ssn (o convenzionato) e quella del medico competente , che devono garantire per la salute della paziente.

  • La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all’Inps prima che si fruisca del congedo. La domanda può essere accolta anche se presentata oltre il settimo mese di gravidanza, purché il certificato del medico specialista sia stato acquisito dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.

Interruzione della flessibilità: 

  • La flessibilità può essere interrotta su richiesta della lavoratrice o per malattia: il periodo di flessibilità anche se già accordato, si interrompe con l’insorgere di un periodo di malattia che può comportare un rischio per la salute della lavoratrice e del bambino.

Coesistenza con congedo parentale:

  • La richiesta è compatibile con l’istanza di congedo parentale per un altro figlio.

  • Allo stesso modo alla futura madre può essere accolta, nello stesso periodo, la richiesta di ferie.

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