Rivalutazione degli importi per assegni familiari e di maternità nel corso del 2012

AGGIORNAMENTO DEL 4-11-2014:

L’Inps, con la circolare n. 136 del 30 ottobre 2014, fornisce le indicazioni di dettaglio relativamente alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite.
La presentazione telematica delle domande potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – funzione ANF Ditte Cessate/Fallite

  • Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

  • Contact – Center– attraverso il numero verde 803.164

  • A far data dal 1° gennaio 2015, le domande di Assegno al Nucleo Familiare per le ditte cessate o fallite potranno essere presentate esclusivamente in via telematica. Fino a tale data, al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva, è previsto un regime transitorio durante il quale le istanze in discorso potranno essere trasmesse sia in via telematica che cartacea.

Fonte: dottrina per il lavoro

Diamo notizia dei livelli di rivalutazione per l’anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternita’)

Criterio di rivalutazione:

  • L’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 65, comma 4, della legge 23 Dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151 (assegno di maternita’) e’ pari al 2,7 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2012).

In forza dei citati aumenti avremo:

  • L’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2012, se spettante nella misura intera, e’ pari a € 135,43

  • Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti e’ pari a € 24.377,39 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e’ riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 – rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998)

Assegno di maternità:

  • L’assegno mensile di maternita’ ai sensi dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2012, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e’ pari a € 324,79

    Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e’ pari a € 33.857,51.

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