Aggiornato al 6-4-2012
Ultim’ora:
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Nel DDL che sarà inviato alle camere per l’approvazione viene reintrodotta la possibilità di reintegro per il lavoratore licenziato per motivi economici.
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Affinchè operi tale fattispecie dovrà essere il giudice a dimostrare che la motivazione stessa sia infondata.
La norma sul reintegro nella sua nuova formulazione non si applica più solo alle grandi aziende ma anche a quelle sotto i 15 dipendenti. Trattasi di una nuova norma che prevede il reintegro per i licenziamenti discriminatori.
Misure a tutela delle Donne:
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Divieto di dimissioni in bianco, congedo di paternità obbligatorio.
Altre modifiche introdotte:
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Modifiche ai contratti, sull’apprendistato, sugli ammortizzatori sociali, (introduzione dell'”Aspi” – assicurazione sociale per l’impiego).
Articolo 18 e licenziamenti:
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Vengono introdotte tre possibili forme di licenziamento individuale.
Licenziamenti discriminatori:
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Se determinati da ragioni politiche, religiose, sindacali e in genere da motivazioni discriminatorie sui diritti fondamentali della persona restano tutelati dall’obbligo di reintegro.
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Con la rivistazione della norma il reintegro diventa obbligatorio anche nelle aziende sotto la soglia dei 15 dipendenti.
Licenziamenti per motivi economici:
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Attualmente tali licenziamenti sono contemplati solo se riguardano almeno cinque dipendenti. Con la paventata riforma i licenziamenti economici saranno possibili anche a livello individuale, previa pagamento di un indennizzo da 15 a 27 mensilità.
Licenziamenti per motivi disciplinari:
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Contemplati attualmente solo se supportati da “giusta causa” (diversamente scatta il reintegro).
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Tali licenziamenti saranno possibili, ma sarà discrezione del giudice, in caso di ricorso del lavoratore, a stabilire se scatta il reintegro o se invece l’azienda deve pagare un risarcimento economico.
Decorrenza delle norme:
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Tutte queste novità valgono per tutti i lavoratori, anche quelli già assunti, a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.
Indennità di licenziamento:
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Introdotta un’indennità di licenziamento, pari a mezza mensilità all’anno per gli ultimi tre anni.
Ammortizzatori sociali:
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Novità importante è l’introduzione dell’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego. Restano la cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
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Vengono abolite: la mobilità e la cassa integrazione in deroga.
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Viene introdotto un fondo di solidarietà per i lavoratori costretti a lasciare il lavoro a quattro anni dalla pensione.
N.B: Per tali soggetti si prefigura così una sorta di pensione anticipata. (La misura scatta a far data dal 2017).
Funzionamento dell’ASPI:
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L’ASPI copre tutti i lavoratori che abbiano almeno due anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio.
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Sarà applicata anche agli apprendisti e agli artisti dipendenti, che oggi non hanno armortizzatori.
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Prevede un assegno di un massimo di 1119,32 euro con due abbattimenti del 15%, uno ogni sei mesi.
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Dura un massimo di 12 mesi, più altri sei, arrivano quindi a 18 mesi, per chi ha oltre 55 anni.
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Il fondo per l’Aspi sarà pagato da imprese e lavoratori.
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Le aliquote sono quelle già previste dalla bozza: 1,3% per i contratti a tempo indeterminato, 2,7% per gli altri contratti.
INTRODUZIONE “MINI ASPI”:
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Viene inrodotta anche una misura denominata “mini aspi “ destinata ai lavoratori atipici.
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I requisiti per accedere a questo ammortizzatore sociale richiedono tredici settimane lavorative in un anno.
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria:
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Lo strumento della cassa integrazione resta invariato. Viene abolita la mobilità.
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Si prevede un apposito fondo per dare un contributo sociale a chi al momento del licenziamento raggiungerebbe la pensione entro quattro anni (costo a carico delle imprese).
Occupazione femminile:
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Sarà introdotta una norma per combattere le dimissioni in bianco. (In primis rivolta alle donne a cui viene chiesto di firmare dimissioni in bianco in vista di una possibile gravidanza).
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Sarà poi stabilito il congedo di paternità obbligatorio.
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E’ poi previsto un monitoraggio delle quote rosa nei consigli di amministrazione.
I contratti:
Si cercherà di privilegiare il contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i giovani, il contratto prevalente sarà l’apprendistato, o, in alternatia, il contratto di inserimento per chi ha più di 29 anni.
Limiazioni allo strumento dello STAGE:
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Possibile solo per motivi formativi.
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Non saranno più possibili stage gratuiti, solo forme di lavoro retribuito.
Contratti a tempo determinato:
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Aumenteranno le aliquote contributive, con lequali sarà finanziato il fondo ASPI. La quota potrà essere recuperata dalle aziende quando il contratto viene eventualmente trasformato a tempo indeterminato.
Durata del contratto a tempo determinato:
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I contratti a tempo determinato saranno possibili solo fino a un massimo di 36 mesi, a seguire scatterà il tempo indeterminato.
Partite IVA:
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In tutti i casi in cui c’è un contratto a partita IVA che dura da almeno sei mesi con un unico committente e la postazione di lavoro presso la sede del committente, scatterà automaticamente il tempo indeterminato.
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Vengono proibite le forme di partecipazione societaria, escludendo solo i familiari per evitare di mascherare rapporti a tempo indeterminato.