La Circolare 11/E del 28 marzo dell’Agenzia delle Entrate detta importanti novità circa l’applicazione del nuovo sistema di tassazione sulle rendite finanziarie. Viene altresì stabilito un regime transitorio, teso a consentire ai contribuenti l’affrancamento con le vecchie aliquote dei titoli detenuti al 31 dicembre 2011.
Platea dei contribuenti interessati:
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Si tratta di materia di ampio interesse, che tocca la vita di ciascuno (non solo gli operatori professionali del settore).
Esempi di applicazione aliquota unica 20% – ai dividendi ed interessi su:
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Conti corrente
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Titoli di stato
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Obbligazioni private
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Certificati di deposito
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Conti deposito
Normativa previgente:
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L’impianto della norma riguarda la modifica delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale.
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Ricordiamo che tali ammontari erano stabiliti nella misura del 12,50 e 27%, ed ancora 12,50% riguardo l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni non qualificate e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria.
Proventi maturati fino al 31/12/2011:
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Per i proventi maturati fino al 31 dicembre del 2011 è data la possibilità al contribuente di affrancare i titoli, con modalità diverse, a seconda che si sia in regime di risparmio amministrato ed in regime dichiarativo.
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fino al lunedì 2 aprile era possibule operare l’opzione, il cui relativo pagamento deve essere corrisposto entro il 16 maggio.
Regimi di esenzione:
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Gli investimenti effettuati da taluni soggetti non residenti
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I dividendi corrisposti da società “figlie” italiane a società “madri” nell’ambito della Direttiva madre-figlia
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Gli interessi corrisposti da società italiane consociate di società europee nell’ambito della Direttiva interessi e canoni
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Proventi derivanti dalla partecipazione ai “Fondi per il Venture Capital” (FVC).
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È fatta altresì eccezione per i titoli di stato italiani ed esteri della white list (datata 1996), oltre che i titoli emessi da regioni, province e comuni italiani e i buoni fruttiferi postali che sono tassati al 12,5%.
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N.B: Tale esigenza si pone per difendere interessi di natura pubblica o meritevoli di tutela. Questo il motivo per cui sui proventi dei titoli pubblici continuano a valere il prelievo agevolato, sia per i redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi diversi di natura finanziaria (capital gains).
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Vige poi un’aliquota agevolata pari al 5% per i titoli di risparmio dell’economia meridionale .