AGGIORNAMENTO DEL 19/3/2014:
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Il Consiglio dei Ministri, IN DATA 12 marzo 2014, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Queste le misure riguardanti il contratto di apprendistato:
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Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
Il contratto di apprendistato è disciplinato in varie forme, tra le quali: professionalizzante, ad alta formazione, per il diritto – dovere all’istruzione e formazione. Tutte le tipologie menzionate godono di importanti incentivi incentivi che elencheremo.
Incentivi di natura contributiva:
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I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali cui, ovviamente, va sommata quella a carico del giovane, pari al 5,84%, per cui il totale complessivo è pari al 15,84%.
Imprese che impiegano lavoratori al di sotto delle nove unità:
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Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti inferiore a nove unità l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i primi due anni rispettivamente all’1,5% ed al 3%, restando fermo il livello del 10% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno.
Computo delle nove unità:
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Nel computo delle nove unità devono essere ricompresi:
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I dirigenti
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Gli assunti con contratto a tempo indeterminato
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Gli assunti con contratto a tempo determinato
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I lavoranti a domicili
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I lavoratori a tempo parziale, in proporzione all’orario svolto
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I lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ecc.) vanno esclusi dal computo nell’ipotesi in cui vengano computati i loro sostituti
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I lavoratori intermittenti vanno computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente prestato nell’arco di ciascun semestre
Sono esclusi dal computo numerico:
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Gli apprendisti
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Gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento
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I lavoratori somministrati dalle Agenzie del Lavoro
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I lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità
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Le agevolazioni contributive, una volta riconosciute, sono mantenute anche se il numero dei dipendenti supera la soglia delle nove unità.
Trasformazione del rapporto di lavoro:
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In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i dodici mesi successivi.
Ulteriore Sgravio:
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N.B: a partire dal primo gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove unità che assumono apprendisti.
Periodo antecedente al 2012:
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Fino al 31 dicembre 2011 essa resta dell’1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno.
Durata dello sgravio:
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Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore artigiano può durare fino a cinque anni), è per tre anni.
Contribuzione a carico del lavoratore:
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La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre la stessa (5,84%).
Incentivi di natura economica:
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L’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due livelli stipendiali inferiori a quelli di “approdo”.
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In alcuni contratti collettivi soprattutto per talune qualifiche, abbiano previsto un percorso di avvicinamento al livello massimo, attraverso scatti intermedi (magari di un livello a “metà percorso”) o, in altri casi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, l’abbassamento di un solo livello.
Precisazione:
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Su tale quadro normativo di riferimento è intervenuta, con l’art. 2, comma 155, della legge n. 191/2009, una possibile ulteriore novità: la contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire, nel rispetto dell’anzianità di servizio, una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare, secondo un “modus” già presente, in passato, nel nostro ordinamento, prima della riforma del 2003, e conservato in alcuni CCNL (es. edilizia del settore artigiano).
Incentivi di natura normativa:
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Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano (per tutta la durata della tipologia) nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 essi non sono presi in considerazione.
Limite di età consone per stipulare un contratto di apprendistato:
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Un ulteriore incentivo di natura normativa può anche considerarsi quello offerto dal Ministero del Lavoro circa il limite massimo di assunzione : esso è stato fissato in 29 anni e 364 giorni (e non al compimento del ventinovesimo anno di età).
Ulteriori incentivi:
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Tra gli incentivi di natura normativa possono, ricollegarsi anche le norme che consentono, a determinate condizioni alle aziende di poter far svolgere la formazione senza alcuna contribuzione pubblica, all’interno della propria struttura o in una struttura sotto il loro controllo, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Incentivi di natura fiscale:
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Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.