L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul criterio di individuazione del presupposto territoriale, ai fini IVA, per i servizi di formazione e di aggiornamento professionale.
Necessità del chiarimento:
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La mancanza di un esplicito richiamo delle prestazioni di formazione citate ha ingenerato alcuni dubbi sulla qualificazione delle medesime ai fini dell’individuazione del requisito della territorialità.
Nella fattispecie il dubbio riguardava se ricomprendere:
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tra i servizi generici (articolo 7-ter DPR n. 633/1972)
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tra i servizi educativi e culturali (articolo 7-quinquies DPR 633/1972)
Normativa previgente:
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In precedenza i servizi di formazione e aggiornamento professionale erano assimilati, ai fini della territorialità, a quelli di consulenza e assistenza tecnica o legale (tassati nel luogo in cui era stabilito il committente).
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Le norme attuali chiariscono che i servizi di formazione o di riqualificazione professionale “comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale”.
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In virtù di tale classificazione i servizi di formazione rientrano nell’ambito delle prestazioni didattiche.
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In base alla lett. a) di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti, rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.