FONTE: DPL MODENA – INPS
L’INPS, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione del 4% per i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, anche in forma associata.
Obbligo di operare il versamento:
Tali soggetti sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata, commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Possibilità di addebitare il contributo in fattura:
Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4% dei compensi lordi.
Componenti di studio associato:
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Il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.
Soggetto obbligato al pagamento:
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La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato.
Soggetti obbligati:
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Si ricorda che la rivalsa del 4% è unica e si riferisce a tutti professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento pensionistico.
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Infatti in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è alcuna differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede di determinazione del contributo dovuto nel modello unico annuale.
Massimale previsto:
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La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2, co. 18. legge 335/1995.
Ritenuta a titolo d’acconto:
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Ai fini fiscali si ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) ed acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’art. 25 del DPR 600/73 e concorre a formare base imponibile ai fini IVA.