I Permessi retribuiti sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che ne determinano misura e modalità. La richiesta è formulata dal lavoratore, in funzione di specifiche necessità personali, per esigenze precipue che spesso si manifestano repentinamente (gravi motivi familiari o lutto). Sarà comunque il Datore di Lavoro ad autorizzare il periodo di astensione.
N.B: Ricordiamo che per l’Azienda datrice di lavoro è solitamente più oneroso concedere permessi retribuiti rispetto alle giornate di Ferie. Per tale ragione l’impresa solitamente tende a far usufruire ai propri dipendenti prima i permessi, che differentemente devono essere liquidati in busta paga entro fine anno se non goduti.
A seguire le Fattispecie più comuni per le quali scatta il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti:
-
Lutto che colpisce la sfera dei parenti più prossimi (coniuge o parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente), e per il quale sono concessi tre giorni consecutivi entro i sette giorni successivi alla data del decesso
-
Concorsi ed esami, nella misura di otto giorni all’anno
-
Matrimonio, in questo caso il lavoratore ha diritto a 15 giorni di permessi retribuiti, da godere nell’anno in cui si è congiunto.
-
Nascita figli, tre giorni
-
Gravi motivi personali o familiari. Per tale fattispecie sarà l’Ufficio del Personale a valutare la congruità della motivazione, (tre giorni all’anno o fino a 18 ore annuali)
-
Documentata grave infermità, che colpisce il coniuge, un parente entro il secondo grado, un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente. Sono previsti tre giorni all’anno, da godere entro 7 giorni dall’insorgenza della grave patologia, oppure, in alternativa, il dipendente può fare richiesta di una riduzione dell’orario pari al numero di ore di lavoro previste.