___________________________________________________________________________
Fonte: DPL MODENA
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno che, alla data del 9 agosto 2012 occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.
Presentazione della domanda:
-
La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012
Documentazione idonea a certificare la presenza del soggetto sul territorio nazionale:
-
In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Circolare Ministero dell’interno:
-
Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 7809/2012, con le istruzioni operative relative alla Sanatoria 2012.
-
Vengono indicati i requisiti necessari alla verifica della sussistenza, o meno, dei motivi ostativi alla dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e del lavoratore (pericolosità sociale, gravità di reati commessi, ecc.).
-
N.B: la nota chiarisce che la regolarizzazione potrà avvenire per tutti i lavoratori presenti in Italia anche se in possesso già di permesso di soggiorno diverso da quello emesso per motivi di lavoro.
-
Infine, evidenzia la necessità di sospendere tutti i procedimenti amministrativi e penali pendenti da parte dei soggetti che si avvalgono della sanatoria e di revocare tali provvedimenti in caso di efficace emersione.
- VISITA IL NOSTRO SERVIZIO “PAGHE ON LINE”: COME FUNZIONA?
SEGUI SU TWITTER!
SEGUI SU FACEBOOK!
Iscriviti alla nostra Newsletter, riceverai i nostri aggiornamenti gratuiti in tema fiscale, previdenziale, tributario e del lavoro!