Deducibilità spese telefoniche


Le spese telefoniche rappresentano una delle voci più comuni che generano detrazione d’imposta, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa,  siano essi Società, ditte individuali o professionisti.

Analizzeremo le modalità con cui è possibile dedurre tali poste,  sia per ciò che attiene al consumo di traffico telefonico, sia per ciò che concerne l’acquisto degli apparati (telefoni, centralini, fax)

Imposte sui redditi:

  • I coefficienti di deducibilità fiscale sono stati oggetto di revisione nel corso dell’anno 2007.

  • Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono deducibili nella misura dell’80%.

  •  La norma si applica sia nel caso di telefoni fissi che di cellulari (indistintamente se trattasi di reddito di impresa che di lavoro autonomo).

Normativa previgente:

  •  In precedenza la deduzione era del 100% nel caso di telefoni fissi e del 50% nel caso di cellulari.

  • Dal 01/01/2007  Telefonia fissa: quota  100%

  • Telefonia mobile: 80%

Esempio:

  •  Un’impresa acquista nel 2007 un fax del costo di 200,00 euro. Il coefficiente di ammortamento applicabile al caso in esame è del 20%. La quota di ammortamento annua deducibile è pari a:

costo del bene 200 x coefficiente di ammortamento 20% x quota deducibile 80% = 32 euro.

  • N.B: Per il primo esercizio la quota deducibile è pari a 16 euro poiché ridotto alla metà.

  • Allo stesso modo, se le spese telefoniche di competenza dell’esercizio ammontano complessivamente a 6.000 euro, la quota deducibile sarà pari a:

costo di competenza 6.000 x quota deducibile 80% = 4.800 euro.

  • N.B: Continua, invece, ad applicarsi la deducibilità al 100% nel caso di impianti di telefonia di veicoli usati nel trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

DETRAIBILITA’ IVA:

  • Non sono variate, invece, le norme relative alla detraibilità dell’IVA.

  • Nel caso di telefoni fissi, l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di impianti telefonici, ai costi di gestione o di manutenzione è interamente detraibile.

  • Per i cellulari, invece, si applica la regola che l’IVA relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi e alle spese di gestione, è detraibile al 50%.

Esempio:

  • L’impresa acquista un fax del valore di 500 euro. L’IVA pagata ammonta a 105,00 euro. Essa è interamente detraibile.

  • La stessa impresa riceve la fattura per le spese telefoniche di un cellulare per un ammontare di 500,00 euro + IVA di 105,00 euro. L’IVA è detraibile nella misura di 52,50 (50% di 500,00).


    CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE 

  • 18 GENNAIO 2012: l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la tassa di concessione governativa per l’utilizzo dei telefoni cellulari deve essere corrisposta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche. 

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