I contributi previdenziali e assistenziali sono di norma DEDUCIBILI dal reddito. Tale tipologia è identificata nell’ambito di quei contributi pagati in presenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Contributi esclusi dal regime di deducibilità:
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Fra questi non rientrano i contributi versati volontariamente (seppur necessari per conseguire un trattamento pensionistico), a seguito dell’autorizzazione dell’ente previdenziale e in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Fonte:
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Tale pronunciamento è stato espresso dalla Corte di Cassazione (SENTENZA 8208/2011).
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Ricordiamo che il legislatore ha equiparato il trattamento fiscale delle due tipologie di contributi a far data dal dal PRIMO GENNAIO 2001 e prevedendo la deducibilità devi versamenti facoltativi, necessari per il raggiungimento del trattamento minimo di pensione.