La legge 106/211, conversione in legge del decreto denominato in gerco denominato “SVILUPPO” ha introdotto una importante novità: l’abolizione della scheda carburante per quei contribuenti che pongano in essere una serie di adempimenti.
Quando è possibile fare a meno del documento:
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Condizione necessaria per eliminare la scheda carburante per i soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione, è che questi operino il pagamento esclusivamente con moneta elettronica (carte di credito, bancomat e carte prepagate).
La normativa previgente:
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Gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al decreto stesso
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Il documento (la scheda) è sostitutiva della fattura
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La scheda è obbligatoria per operare la deduzione del costo di acquisto del carburante e della relativa IVA pagata
La nuova disposizione contenuta nel Decreto Sviluppo prevede che gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante:
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Carte di credito
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Carte di debito
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Carte prepagate
Consentano ai soggetti IVA di liberarsi dall’obbligo della compilazione della scheda carburante.
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Tale esonero è contemplato perchè l’operatore finanziario che opererà il pagamento si farà carico della di comunicare all’Anagrafe tributaria l’acquisto di carburante.
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nella scelta delle modalità di pagamento occorrerà tener conto delle commissioni applicate dagli operatori finanziari;
Punti di criticità:
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Non è chiaro se l’uscita dal sistema della carta carburante renderà necessaria la fattura da parte del distributore. Il dubbio è se la ricevuta sia un documento sufficiente per la detrazione dell’IVA.
Interpello:
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In relazione a tali dubbi, a seguito di istanza di interpello, è stato affermato che le modifiche apportate dal Decreto Sviluppo sono state adottate in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente e vanno comunque coordinate con l’esigenza di disporre di una serie di elementi minimali necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente.
Si evince dall’interpello che queste le condizioni da porre in essere:
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Il pagamento mediante moneta elettronica consente di adempiere all’onere della prova sia ai fini del diritto alla detrazione IVA che per quanto riguarda la deduzione dei costi per le imposte dirette
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Non è più necessario l’indicazione del numero dei chilometri percorsi (il metodo di pagamento consente ai verificatori una puntuale tracciabilità degli acquisti di carburante nonché il monitoraggio delle spese sostenute)
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Un elemento di difficoltà è sicuramente la mancata indicazione dell’imposta scorporata e, in particolare, di quella detraibile da indicare nel registro IVA acquisti.
Soluzione prospettata:
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Si potrebbe ipotizzare l’emissione di un documento riepilogativo dell’estratto conto nel quale indicare l’imposta scorporata e quella detraibile.
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