Scheda carburante: è ancora necessaria?


La legge 106/211, conversione in legge del decreto denominato in gerco denominato “SVILUPPO” ha introdotto una importante novità: l’abolizione della scheda carburante per quei contribuenti che pongano in essere una serie di adempimenti.

Quando è possibile fare a meno del documento:

  • Condizione necessaria per eliminare la scheda carburante per i soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione, è che questi operino il pagamento esclusivamente con moneta elettronica (carte di credito, bancomat e carte prepagate).

La normativa previgente:

  • Gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al decreto stesso

  • Il documento (la scheda) è sostitutiva della fattura

  • La scheda è obbligatoria per operare la deduzione del costo di acquisto del carburante e della relativa IVA pagata

La nuova disposizione contenuta nel Decreto Sviluppo prevede che gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante:

  • Carte di credito

  • Carte di debito

  • Carte prepagate

Consentano ai soggetti IVA di liberarsi dall’obbligo della compilazione della scheda carburante.

  • Tale esonero è contemplato perchè l’operatore finanziario che opererà il pagamento si farà carico della di comunicare all’Anagrafe tributaria l’acquisto di carburante.

  • nella scelta delle modalità di pagamento occorrerà tener conto delle commissioni applicate dagli operatori finanziari;

Punti di criticità:

  • Non è chiaro se l’uscita dal sistema della carta carburante renderà necessaria la fattura da parte del distributore. Il dubbio è se la ricevuta sia un documento sufficiente per la detrazione dell’IVA.

Interpello:

  • In relazione a tali dubbi, a seguito di istanza di interpello, è stato affermato che le modifiche apportate dal Decreto Sviluppo sono state adottate in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente e vanno comunque coordinate con l’esigenza di disporre di una serie di elementi minimali necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente.

Si evince dall’interpello che queste le condizioni da porre in essere:

  • Il pagamento mediante moneta elettronica consente di adempiere all’onere della prova sia ai fini del diritto alla detrazione IVA che per quanto riguarda la deduzione dei costi per le imposte dirette

  • Non è più necessario l’indicazione del numero dei chilometri percorsi (il metodo di pagamento consente ai verificatori una puntuale tracciabilità degli acquisti di carburante nonché il monitoraggio delle spese sostenute)

  • Un elemento di difficoltà è sicuramente la mancata indicazione dell’imposta scorporata e, in particolare, di quella detraibile da indicare nel registro IVA acquisti.

Soluzione prospettata:

  • Si potrebbe ipotizzare l’emissione di un documento riepilogativo dell’estratto conto nel quale indicare l’imposta scorporata e quella detraibile.

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