La cessione del credito: aspetti fiscali

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La cessione del credito (art. 1260 – 1267 c.c.). consiste nel trasferimento di un credito da parte del creditore titolare ad un cessionario, che acquisisce il diritto, normalmente ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale.

Garanzie del cedente:

  • Il cedente di norma deve garantire, la sola sussistenza e validità del credito (c.d. nomen verum) al momento in cui se ne verifica la cessione (cessio pro soluto). In deroga a tale limitazione della responsabilità, è prevista la possibilità per il cedente, dell’assunzione della garanzia per la solvenza del debitore (cessio pro solvendo).

Quando si perfeziona la cessione:

  • Il credito si intende ceduto all’atto del perfezionamento del contratto, realizzato per effetto del consenso delle parti.

  • La differenza tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo consiste nel fatto che nella prima il cedente è tenuto a garantire soltanto l’esistenza del credito ceduto e non anche la solvibilità del debitore, come avviene nella seconda.

Valore della cessione:

Nella pratica commerciale, la cessione del credito pro soluto avviene, solitamente, per un importo che è considerevolmente inferiore a quello nominale del credito stesso. Ciò avviene per due ordini di motivi:

  • Il cedente si assicura la disponibilità immediata di liquidità

  • Le parti contraenti tengono conto nella fissazione del prezzo, delle effettive possibilità di recupero del credito.

PROFILI FISCALI

  • La cessione pro soluto, quindi, produce nella contabilità della società cedente, di regola, l’emersione di una perdita su crediti (componente negativo di reddito interamente deducibile).

  • N.B: L’individuazione della reale natura di tale componente negativo di reddito è stata oggetto di approfonditi dibattiti da parte della dottrina in quanto la sua collocazione in una categoria, piuttosto che un’altra, può influenzare profondamente la determinazione del risultato economico dell’esercizio della società interessata all’operazione.

  • Più in dettaglio, occorre valutare se la differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il prezzo di cessione debba essere inquadrata tra le minusvalenze o tra le perdite su crediti.

  • In concreto, la collocazione del valore tra le minusvalenze comporta, per la società, l’immediata e completa deducibilità di tale importo nell’annualità in cui si verifica senza che venga minimamente interessato il fondo, eventualmente costituito, per la svalutazione dei crediti.

Una soluzione opportuna e corretta per la gestione dei crediti inesigibili è la CESSIONE PRO -SOLUTO. Con tale operazione i crediti non sono più esigibili per il cedente, il quale realizza una perdita CERTA E DEFINITIVA. Inoltre il cedente realizzerà i seguenti vantaggi: 

  • Introito derivante dalla vendita dei crediti ( la cessione è a titolo oneroso) 

  • 2) “BENEFICIO ECONOMICO” inteso come riduzione dei costi delle gestione amministrativa di questi crediti

  • 3) Chiarezze dei bilanci in armonia con la direttiva CEE

    SOLUZIONE ALTERNATIVA:
  • Nell’ipotesi si propenda per l’inserimento del componente tra le perdite su crediti, la differenza tra il valore nominale e quello di cessione dei crediti andrebbe imputata, sino a completo utilizzo, allo specifico fondo, imputando all’esercizio solo l’eventuale differenza per la quale il fondo si fosse rivelato incapiente.

ASPETTO I.V.A:

  • La cessione pro-soluto dei crediti sono escluse dall’ambito di applicazione dell’iva ( art. 2 comma 3 lettera a – e art 3 comma 4 lettera c del Dpr 633 26.10.72)

REGIME IRAP:

  • Per effetto dell’art.11 del DLGS 446 15/12/1997, le perdite su crediti non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Tali perdite restano pero’ interamente deducibili ai fini Ires

SINTESI DELLA PROCEDURA CESSIONE PRO-SOLUTO

  • La cessione di perfeziona quando il cessionario invia la lettera – contratto di accettazione. La data dell’invio determina l’esercizio nel quale il cliente contabilizza la perdita.

  • Dopo aver ricevuto tale comunicazione, il cedente:

  • Emetterà nota di debito per il corrispettivo pattuito “fuori campo iva”  

  • Invierà ad ogni singolo debitore lettera di notifica dell’avvenuta cessione del credito mediante Raccomandata Ar a corpo per avere la data certa

  • Invierà al cessionario tutta la documentazione attestante l’esistenza dei crediti 

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