Iva per cassa: le novità introdotte

Il criterio generale dettato dall’art. 6 del d.p.r. 633/72 stabilisce che l’iva è esigibile nel momento in cui:

  • Il bene sia stato consegnato (se trattasi di beni mobili)

  • Al momento del pagamento, se trattasi di prestazione di servizi

Esistono già  talune cessioni nei confronti di soggetti economici particolari (prevalentemente Stato ed  Enti Statali) per le quali l’esigibilità viene  egualmente posticipata al momento del pagamento dei corrispettivi.

Il Decreto legge 185/2008 ha introdotto come norma di carattere generale,  la possibilità di differire  la corresponsione dell’imposta all’atto del pagamento, sia per le  per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. Tale strumento opera nei confronti dei Soggetti “IVA”, escludendo di fatto  le prestazioni e cessione rese nei confronti di consumatori finali. Tale differimento dell’esigibilità, è contemplato per un periodo pari a 12 mesi.

Vi sono importanti cause di esclusione per le quali non si può ricorrere al differimento, ovvero quando:

  • Uno dei due Soggetti si avvale di regimi speciali di applicazione dell’imposta

  • Le cessioni o prestazioni sono effettuate nei confronti di soggetti in regime di “Reverse Charge”.

Per le operazioni di cui si usufruisce del differimento, si dovrà indicare in fattura che trattasi di prestazione ad esigibilità differita“, richiamando l’articolo di Legge, pena la ricaduta nel regime ordinario. Sulla norma, introdotta dall’articolo 7 del Dl 185/2008, pesa il giudizio della Comunità Europea in relazione al volume d’affari dei soggetti che potranno accedere all’agevolazione.

IMPORTANTE NOVITA’ 

Entrerà in vigore dall’1/12/2012 il nuovo regime Iva per cassa, che si differenzia significativamente da quello già presente nel nostro ordinamento.  In sintesi:

  • E’ elevato da 200.000 a 2.000.000 di euro il volume d’affari oltre il quale non è possibile avvalersi del predetto regime

  • Coloro che adotteranno tale regime potranno rinviare il momento dell’esigibilità dell’imposta all’effettiva percezione del corrispettivo e, simmetricamente, potranno detrarre l’Iva a credito al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori

  •  il regime non è applicabile da parte di chi già fruisce di regimi speciali, salva l’ipotesi in cui, esercitando anche un’attività ordinaria, si decida di optare per la separazione delle attività, ai sensi dell’art. 36 del Dpr n. 633/1972; in tale caso, è ammessa la liquidazione dell’Iva per cassa limitatamente alla parte ordinaria

  • infine, indipendentemente dall’avvenuto incasso della fattura, l’Iva è comunque dovuta decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

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