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La cartella esattoriale è uno strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione attiva un procedimento di riscossione coatta di credito vantato nei confronti del contribuente.Con l’emissione di tale documento l’agente della riscossione in caso di mancato pagamento, è legittimato ad agire, nei confronti dei beni del debitore con provvedimenti quali: fermo amministrativo, l’ipoteca su beni immobili, pignoramento di beni mobili. La cartella, infatti, è un titolo esecutivo al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.
Notifica del documento:
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A fronte dell’avvenuta notifica il destinatario deve firmare per l’avvenuta ricezione. La ricevuta di ritorno costituisce prova con valore legale dell’avvenuto invio e ricezione della cartella, al pari di una raccomandata A/R.
Documenti necessari a pena di nullità:
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La cartella esattoriale deve contenere, a pena di nullità, il nome del responsabile e titolare del procedimento di riscossione, avverso il quale il destinatario può presentare ricorso alla commissione tributaria.
Eventuale ricorso nei confronti del provvedimento:
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Il contribuente deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica, il termine è perentorio.
Conservazione documenti fiscali attestanti l’avvenuto pagamento:
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Il contribuente è tenuto a conservare per 10 anni le ricevute di pagamento.
Onere della prova relativa all’avvenuto pagamento:
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L’onere della prova è in generale a carico del ricorrente, e anche per la contestazione di cartelle esattoriali è sempre a carico del contribuente che propone ricorso.
Definizione di “ruolo”:
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Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative…
Ambito di competenza degli uffici di riscossione:
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L’ambito di competenza degli agenti della riscossione è a carattere provinciale
Forma e contenuto della cartella esattoriale:
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La cartella rappresenta l’atto che assolve la funzione di: comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’erario o degli altri creditori atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro 60 giorni.
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I dati del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (a pena di nullità dell’atto)
La notifica:
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La cartella esattoriale, in generale, può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.
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Avviene di norma presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l’ora e luogo di consegna dell’atto nelle mani del destinatario.
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In caso di invio tramite posta la ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell’avvenuta notifica.
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La relata di notifica è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
Notifica “brevi manu”:
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La notifica avviene di regola mediante consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario, presso l’abitazione od ovunque questo si trovi nell’ambito di competenza dell’ufficiale stesso.
Notifica a soggetti terzi:
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Questo tipo di notifica può avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non è presente.
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In questi casi l’atto deve essere consegnato con la relata di notifica in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (senza alterazioni tali da alterarne il contenuto).
Notifica per giacenza:
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Se l’atto non può essere personalmente notificato esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell’atto.
Notifica all’estero:
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Le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell’agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito.
Perfezionamento della notifica:
E’ importante sapere che la notifica si perfeziona:
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Per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l’atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste
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Per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l’ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.
Come pagare – rateizzazione:
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Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso. Normalmente il pagamento è operabile presso gli sportelli dell’agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.
Rateizzazione:
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Accordabile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficoltà finanziaria (possibilità di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi).
Istanza rateazione:
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La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell’esattore che ha emesso la cartella esponendo le ragioni della temporanea difficoltà quali ad esempi:
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Carenza temporanea di liquidità finanziaria Stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.)
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Trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo
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La contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi
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La precaria situazione reddituale.
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La conclusione dell’istruttoria determina l’accettazione o il rigetto della richiesta, che dovrà essere motivato e comunicato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
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Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovrà concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente
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Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovrà essere semplificata.
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Per le persone fisiche viene preso in considerazione in via principale l’indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente
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Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilità ordinaria o dalle società (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica viene valutata tramite degli indici di bilancio
Mancato pagamento:
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Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l’agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto (fermo amministrativo dell’auto. iscrizione di ipoteca sulla casa, espropriazione forzata).
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Al debitore deve comunque pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all’individuazione del debito.
Riesame della cartella esattoriale:
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Può essere esperita in autotutela, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all’ente creditore una richiesta motivata di annullamento o la correzione
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N.B: La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale
Rimborso somme pagate ma non spettanti:
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Se si ottiene l’annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene liquidato dal concessionario per conto dell’ente creditore entro 10 giorni.
Pagamenti operati in eccesso:
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Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l’esattore deve offrire il rimborso, tramite notifica di una comunicazione contenente le modalità di restituzione.
Ricorso formale:
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In generale la cartella esattoriale può essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell’atto precedente.
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Se l’atto precedente risulta regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella può essere impugnata esclusivamente per vizi propri e l’atto precedente rimane valido.
I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella:
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In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione è pari a 60 giorni (presentazione presso la commissione provinciale tributaria ).
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In caso di contributi previdenziali, il termine è di 40 giorni (competente il giudice del lavoro).
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In caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine è di 30 giorni.
Ente da citare in giudizio:
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Sia il concessionario/agente della riscossione sia l’ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (Vizio formale anziché sostanziale)
Termini di prescrizione:
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Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso.
Alcuni esempi:
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Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla data dell’infrazione.
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Tributi locali (Ici, Tarsu, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni): cinque anni
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Bollo auto: il termine di prescrizione è pari a quattro anni.
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Canone RAI: la prescrizione è quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.
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Per le attività di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall’art.25 del dpr 602/73.